Avvocati. No a prescrizione dell'azione disciplinare per ius superveniens
Pubblicato il 20 aprile 2018
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Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno respinto il ricorso promosso da un avvocato contro la sanzione disciplinare della sospensione, irrogatagli per violazione degli articoli 40, 41 e 44 del Codice deontologico.
Allo stesso era stato contestato di aver omesso d'informare il proprio cliente dell'esito di un'azione di recupero di un credito derivante da una controversia di lavoro e di aver trattenuto, senza autorizzazione, parte delle relative somme di danaro corrispostegli direttamente dalla controparte, al fine di compensare crediti che egli vantava nei confronti del cliente e che assumeva fossero rimasti inadempiuti.
Ius superveniens non applicabile alla prescrizione dell’azione disciplinare
Con la sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018, la Suprema corte ha respinto le doglianze del professionista per quel che concerne, tra gli altri motivi, l’asserita intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, in applicazione del ius superveniens costituito dall'articolo 56 della nuova Legge professionale n. 247/2012.
Secondo il ricorrente, ossia, la disciplina della prescrizione, più favorevole rispetto a quella vigente al tempo in cui la condotta era stata commessa, si sarebbe dovuta applicare al caso in esame, in virtù dell'articolo 65 della medesima legge, secondo cui le norme contenute nel (nuovo) codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
Tesi, questa, ritenuta non condivisibile dagli Ermellini che hanno, per contro, sottolineato come, in tema di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’articolo 65, comma 5, citato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico.
Il precetto della disposizione – si legge nella sentenza – “è dedicato unicamente al nuovo codice deontologico, sicché, lungi dall'investire l'intero impianto dell'ordinamento professionale disciplinare, esso si rivela univocamente improntato a regolare esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi incriminatrici a esse rispettivamente correlate)”.
Conseguentemente, per tutti gli ulteriori profili dell'ordinamento disciplinare che non trovano la relativa fonte regolamentare nel codice deontologico (compresa la prescrizione che è regolata da disposizione legale), resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, risultando inapplicabile, pertanto, lo ius superveniens introdotto con l’articolo 56, comma 3, della Legge professionale.
Natura amministrativa della sanzione disciplinare
Da segnalare che, nell’ambito della medesima decisione, le Sezioni unite hanno ribadito, altresì, la natura e la sostanza amministrativa, e non penale, delle sanzioni disciplinari.
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