Avvocati: niente contributi alla Gestione separata INPS

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Avvocati: niente contributi alla Gestione separata INPS

Depositate le sentenze della Corte d’appello di Palermo 2018

È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’avvocato esonerato, in base al regolamento della Cassa di Previdenza Forense, dal versamento del contributo soggettivo, avendo prodotto redditi professionali inferiori al limite fissato dal Comitato dei Delegati, e che, comunque, abbia regolarmente versato il contributo integrativo.

Lo si legge nel testo della sentenza n. 614 depositata dalla Corte d’appello di Palermo, Sezione Lavoro, il 4 luglio 2018 (il cui dispositivo era già stato anticipato il 31 maggio 2018), con cui è stato accolto l’appello promosso da un legale contro la decisione di primo grado che aveva dato ragione all’INPS.

Nella specie, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, è stato dichiarato insussistente l’obbligo di iscrizione dell’appellante alla gestione separata dell’INPS per l’anno 2009; per l’effetto, è stato riconosciuto che lo stesso avvocato non fosse tenuto al pagamento in favore dell’Istituto previdenziale della somma richiesta a titolo di contribuzione.

Cassa Forense autonoma e garante, INPS cassa residuale

Secondo la Corte di Palermo, Cassa Forense è da ritenere Cassa di “primo pilastro”, posto che la stessa è dotata di piena autonomia ed è garante sia della fase di prelievo che della fase di erogazione della previdenza ed assistenza per gli Avvocati.

Per contro, la Gestione Separata dell’INPS è una “cassa residuale” che offre tutela solo in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.

Poiché, quindi, le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa medesima di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione.

Per i giudici di gravame, ossia, l’attività dei professionisti avvocati, soggetti all’autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente alla disciplina di Cassa Forense.

Pretesa creditoria INPS prescritta

Nella medesima decisione è stato anche ritenuto che, in ogni caso, l’obbligazione pretesa dall’Istituto previdenziale era comunque estinta per prescrizione.

Questo in quanto anche in materia previdenziale trova applicazione il principio sancito dall’articolo 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Era da ritenere, quindi, che, nella vicenda in esame, il termine per il pagamento dei contributi fosse il giorno 16 giugno 2010; non era ravvisabile, infatti, alcuna giuridica impossibilità di far valere il diritto di credito, dato che l’INPS disponeva di poteri ispettivi finalizzati proprio all’accertamento delle situazioni lavorative produttive di obblighi contributivi.

La presunta pretesa creditoria dell’Istituto previdenziale, in definitiva, era da ritenere prescritta, avendo l’avvocato appellante ricevuto la nota opposta in data 30 giugno 2015, “ben oltre il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale”.

Corte d’appello respinge le ragioni dell’INPS

Da segnalare che, a distanza di pochissimi giorni, la Corte d’appello di Palermo, sezione Lavoro, si è pronunciata in plurimi contenziosi aventi ad oggetto la cosiddetta “Operazione Poseidone”, con decisioni di analogo tenore.

Lo aveva evidenziato anche l'Organismo congressuale forense (OCF) in una nota del 2 giugno, con cui aveva manifestato la propria soddisfazione per la posizione assunta dalla sezione lavoro della Corte d’appello di Palermo 

Sono state, così, depositate anche la sentenza n. 617 del 5 luglio 2017 e la n. 627 del 3 luglio 2018, entrambe, in questo caso, a conferma delle decisioni di primo con cui erano stati accolti i ricorsi di due avvocati per l’accertamento negativo del debito contributivo, volti alla declaratoria di illegittimità della propria iscrizione nella Gestione Separata eseguita dall’INPS d’ufficio per l’anno 2009.

Sulla specifica questione, si resta in attesa della pronuncia della Corte di cassazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 7 giugno 2018 - Avvocati - gestione separata INPS: sentenze favorevoli, ora in attesa della Cassazione - Pergolari
  • eDotto.com – Punto & Lex 4 giugno 2018 - Avvocati: non sono tenuti a pagare la gestione separata INPS - Pergolari

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