Avvocati e giurisdizioni superiori, precisazioni Cnf su norma transitoria
Pubblicato il 05 dicembre 2015
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Il Consiglio nazionale forense (Cnf) fornisce alcune precisazioni per quel che riguarda la portata normativa della disposizione transitoria di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, della Legge n. 247/2012, con riferimento all'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la normativa previgente.
Con circolare del Cnf n. 95 del 3 dicembre 2015 è stata infatti resa nota l’adozione, da parte della Commissione consultiva, di un parere sull’argomento.
Requisiti maturati secondo la normativa previgente
Viene, in particolare, sottolineato come potrà chiedere direttamente l'iscrizione all'Albo speciale anche chi aveva già maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui comma 4 dell’articolo 22 citato, li maturi entro tre anni dall’entrata in vigore (2 febbraio 2016).
Così, i legali che, alla data del 2 febbraio 2013 avevano maturato i requisiti di anzianità previsti dalla previgente normativa o li maturino entro il 2 febbraio 2016, potranno presentare direttamente domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.
Chi non avrà maturato l'anzianità d'iscrizione richiesta dalla previgente normativa potrà iinvece chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo le prescrizioni dell'articolo 22, commi 1 e 2, della Legge n. 247/2012.
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