Avvocati e camere arbitrali
Pubblicato il 16 febbraio 2017
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Il Ministro della giustizia Andrea Orlando ha firmato il Regolamento disciplinante le modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Consiglio direttivo
Il testo prevede, in particolare, che le camere arbitrali e di conciliazione siano amministrate da un consiglio direttivo restante in carica per almeno tre anni, costituito da un numero di componenti variabile in base al numero degli iscritti all'ordine, nominati con delibera del consiglio dell’ordine tra soggetti dotati di specifici requisiti e delle seguenti competenze:
- essere iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell’ordine;
- essere docenti universitari in materie giuridiche.
Il consiglio direttivo tiene ed aggiorna l’elenco di arbitri e conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne facciano richiesta sulla base delle aree di competenza specificate in allegato al presente Regolamento. Per cui l’avvocato che faccia domanda di disponibilità, è tenuto ad indicare l’area o le aree professionali di riferimento (altresì documentando le proprie competenze), così come l’eventuale sopraggiungere di cause di incompatibilità ed il venir meno dei requisiti di onorabilità.
Requisiti onorabilità ed incompatibilità arbitri
Nello specifico, non possono essere nominati arbitri o conciliatori (cause di incompatibilità):
- i membri e revisori appartenenti al consiglio dell’ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
- i membri del consiglio direttivo e della segreteria;
- i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;
- i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate ai punti precdenti.
Mentre sono necessari i seguenti requisiti di onorabilità:
- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell’avvertimento.
Il consiglio direttivo, valutata la sussistenza di detti requisiti, procede all'iscrizione degli avvocati in una o più aree professionali, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande. Allo stesso modo, procede alla cancellazione qualora vengano i requisiti.
Designazione a rotazione automatica
Il consiglio direttivo procede alla designazione degli arbitri e dei conciliatori con rotazione in via automatica degli incarichi, mediante utilizzo di sistemi informatizzati, salvo nei casi in cui arbitri e conciliatori siano individuati concordemente dalle parti.
Questi ultimi oltretutto, sin dalla nomina e per tutta la durata del procedimento, devono restare indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale/di conciliazione.
L’arbitro o il conciliatore, si legge ancora nel Decreto, non può in ogni caso ritenersi imparziale qualora egli stesso - ovvero un suo socio, associato o esercente nei medesimi locali - abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
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