Avvocati: dal CNF le Regole Tecniche Antiriciclaggio

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Avvocati: dal CNF le Regole Tecniche Antiriciclaggio

Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a punto 14 Regole Tecniche Antiriciclaggio a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui è tenuto il professionista avvocato.

Il documento, emanato nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, rappresenta la conclusione dell’iter iniziato subito dopo l'emanazione del Decreto n. 90/2017 di accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Con quest'ultimo decreto, si rammenta, è stato attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione”, ovvero gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, il compito di elaborare regole tecniche di accompagnamento della normativa primaria, al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.

Le Regole predisposte dal CNF riguardano, così, procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.

Insieme ai dettami tecnici è stato elaborato anche un documento con i criteri e le metodologie di analisi e valutazione, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata, corredato dalla modulistica predisposta dal CNF per facilitare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e da alcune linee guida per l’implementazione del nuovo decreto.

Regole Tecniche: attività soggette

Nel testo, sono così specificate le attività professionali soggette alla normativa antiriciclaggio e quelle escluse (regola n. 2).

Tra le attività non soggette sono ricomprese:

  • la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
  • l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio e nella negoziazione assistita o conciliazione;
  • l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
  • gli incarichi quali amministratore di sostegno;
  • gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale;
  • l’incarico di mediatore e quello di custode giudiziario;
  • ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto.

Clienti a basso rischio

Secondo il CNF (regola n. 5), costituiscono, poi, tipologie di clienti a basso rischio:

  • le pubbliche amministrazioni e gli organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche;
  • le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE o extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
  • i soggetti sottoposti a vigilanza finanziaria;
  • gli enti creditizi o finanziari;
  • clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.
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