Avvocati: accesso ai Tribunali solo con Green pass
Pubblicato il 10 gennaio 2022
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Anche gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 per entrare nei Palazzi di Giustizia.
Restano esonerati solo i testimoni e le parti del processo.
E' quanto dispone il nuovo Decreto Legge su vaccinazioni obbligatorie e green pass (Dl n. 1/2022), a modifica dei commi 4 e 8 dell'art. 9-sexies del Dl n. 52/2021.
Assenza difensore per mancato possesso di green pass: non è legittimo impedimento
Il Decreto legge ha inoltre introdotto, per i difensori, anche un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale l'assenza del professionista, in conseguenza al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass, "non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento".
A partire dall'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto legge), quindi, per entrare negli Uffici giudiziari, i difensori, i Ctu e i periti - precedentemente esclusi dall'obbligo di green pass per l'accesso ai Tribunali che aveva invece interessato i magistrati, gli Avvocati e Procuratori dello Stato e i giudici popolari - dovranno dotarsi di certificazione verde Covid base, ottenuta, si rammenta, a seguito di vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare.
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