Avvocati - arbitri, parcelle più basse
Pubblicato il 04 febbraio 2016
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Gli avvocati che svolgono la funzione di arbitri, d’ora poi percepiranno un compenso ridotto del 30%, contribuendo, mediante la riduzione dei costi, a rendere più appetibile il ricorso all'istituto. Inoltre gli arbitrati saranno assegnati a professionisti iscritti in apposite liste, in via automatica ed a rotazione, grazie all'ausilio di sistemi informatici.
Sono queste alcune delle novità di cui allo schema di decreto ministeriale “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”, che dopo aver ottenuto lo scorso 14 gennaio 2016 il via libera con osservazioni del Consiglio di Stato, si avvia alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Riduzione 30% compensi, per tagliare i costi
La riduzione del 30% dei parametri relativi ai compensi (così come erano previsti dal dm Giustizia 10 marzo 2014 n. 55) – si legge nella relazione ministeriale – è volta a garantire un effetto calmiere (e dunque incentivante) sui costi che le parti devono sostenere per remunerare gli arbitri.
Designazione incarichi automatica, a rotazione
Altro fondamentale obiettivo è quello di garantire una effettiva rotazione nell'assegnazione degli incarichi arbitrali.
A tal proposito, il decreto ministeriale disciplina la formazione, a cura del Presidente del Consiglio dell’Ordine, di un elenco di arbitri in cui sono iscritti – suddivisi in aree che coprano tutto lo spettro delle materie civilistiche – tutti gli avvocati che abbiano reso la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, documentando le proprie competenze professionali ed i requisiti di anzianità ed onorabilità.
La designazione (o sostituzione) dell’arbitro da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine all'interno dell’elenco e nell'area di riferimento, è operata in automatico, a rotazione, mediante l’ausilio dei sistemi informatizzati.
Nuove regole per le camere arbitrali
Lo stesso decreto ministeriale detta inoltre delle nuove regole per la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione da parte dei Consigli degli ordini, che avviene con delibera contenete l’atto costitutivo e lo statuto, che dovrà indicare la denominazione della struttura, lo scopo, la sede, il regolamento e le norme relative al funzionamento della camera medesima.
Il Consiglio dell’ordine è poi tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità derivate dall’attività cui è preposta la camera arbitrale.
Il Consiglio direttivo sarà poi composto da cinque membri, nominati tra soggetti che siano iscritti all’Albo del Coa da almeno cinque anni e tra docenti universitari in materie giuridiche.
Infine, le aree di competenza professionale ricoperte sono le seguenti: diritto delle persone e della famiglia, responsabilità civile, diritti reali, condominio e locazioni, diritto dei contratti, commerciale e industriale, diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, diritto bancario e finanziario, lavoro, previdenza e assistenza sociale, amministrativo, tributario e diritto internazionale e della Ue
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