Accertamento Srl non opponibile al socio che non ha ricevuto la notifica
Pubblicato il 07 luglio 2022
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Socio legittimato a contestare la rettifica se non gli è stato notificato l'avviso di accertamento della società.
L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base societaria e non notificato al socio non è opponibile a quest'ultimo, il quale è legittimato a contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, non essendo lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte.
E' il motivo sulla cui base la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21356 del 6 luglio 2022, ha accolto il ricorso avanzato dal socio di una Srl, contro la decisione di merito confermativa di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti.
Tale avviso era relativo a un recupero, ai fini Irpef, del reddito da capitale costituito dagli utili derivanti della partecipazione del contribuente nella misura del 40% del capitale della società.
Secondo i giudici delle Commissioni tributarie, la definitività dell'accertamento nei confronti della società costituiva un punto fermo che non poteva essere ignorato né rimesso in discussione.
Inoltre, la mancata partecipazione del socio a quel processo doveva intendersi come fisiologica atteso peraltro che, al momento dell'accertamento, lo stesso non era più socio.
Rispetto, infine, alla mancata allegazione del PVC nell'avviso di accertamento notificatogli, era stato sottolineato che quest'ultimo riferiva tutte le notizie rilevanti per il contribuente e non era necessario dare conto di ogni notizia relativa all'accertamento della società di cui lo stesso non faceva parte da tempo.
Il contribuente si era rivolto alla Suprema corte denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e richiamando quanto puntualizzato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
Avviso tributario a Srl a ristretta base societaria: notifica anche ai soci
Il motivo di impugnazione, come detto, è stato giudicato fondato dai giudici di Piazza Cavour, i quali hanno rammentato che, in tema di società di capitali a ristretta base societaria, "l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci i quali, in quanto percettori di reddito di capitale, sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti".
Non opponibile, al socio, l'atto non notificatogli
Se è vero che, in presenza di avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati, il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa ha effetto riflesso nel giudizio concernente l'impugnazione proposta dal socio contro l'avviso lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione, è altrettanto vero che, nel caso in cui l'atto non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio ben potrà far valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l'avviso che lo riguarda.
Infatti, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato non è opponibile al socio e tale inopponibilità si traduce nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria.
In definitiva, la decisione di merito andava cassata, con rinvio, per aver erroneamente ritenuto che l'esistenza del giudicato nei confronti della società, formatosi senza che al relativo procedimento partecipasse il socio, determinasse una situazione in cui quest'ultimo non potesse avanzare contestazioni all'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.
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