Avvisi gestori apparecchi da gioco

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Avvisi gestori apparecchi da gioco

/download/legge-n-190-del-23-dicembre-2014-stabilita-2015L'agenzia delle Entrate attiva la compliance per i titolari di reddito di impresa che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Dopo un confronto dei dati dichiarativi con quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro, sono state rilevate delle possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti.

Avvisi ai contribuenti

Le informazioni rilevate dall'Agenzia vengono messe a disposizione del contribuente affinchè possa valutare la correttezza dei dati evidenziati nonché fornire eventuali elementi e fatti giustificativi dell'anomalia.

Il provvedimento prot. 70174 del 9 maggio 2016 dell'agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla comunicazione che sarà inviata ai soggetti indicati. Questa giungerà attraverso Pec ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato in IniPec, istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico.

Cassetto fiscale

Il contribuente può consultare le informazioni di dettaglio nel “Cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

a) ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;

b) modello di dichiarazione IVA presentata relativa all’anno 2011;

c) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva;

d) ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione IVA (rigo VE33);

e) importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l’ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;

f) dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.

Ravvedimento operoso per rimediare

Il provvedimento del 9 maggio 2016 informa che il contribuente può rimediare ad errori od omissioni utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, rivisto dall'articolo 1, comma 637, legge 190/2014), che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni, a seconda della tempestività della regolarizzazione.

Il ravvedimento richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento della maggiori imposte dovute, relativi interessi e sanzioni, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione. 

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