Autovelox: niente multa senza l'agente

Pubblicato il



Con ordinanza n. 7785 del 5 aprile 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione con cui i giudici di appello, in riforma della decisione di primo grado, avevano accolto l'opposizione di un automobilista ad una multa per eccesso di velocità, elevatagli a mezzo della strumentazione di autovelox.

In particolare, nella sentenza impugnata i giudici avevano ritenuto che l'accertamento fosse viziato in quanto “l'amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l'attività di quest'ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l'attività di rilevamento delle infrazioni e il soggetto preposto al servizio di polizia”.

Assunto, questo, confermato dalla Cassazione secondo cui, inoltre, “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, avveniva a opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento”.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito