Autotrasporto, la disciplina dei pagamenti tracciabili in via di modifica

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La disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dell’autotrasporto, con gli stringenti obblighi imposti ai fini dell’antiriciclaggio e la conseguente responsabilità del professionista in caso di mancata segnalazione delle violazioni, potrebbe subire a breve una modifica.

La conferma arriva dal sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, in risposta ad una interrogazione parlamentare sollevata in Commissione Finanze della Camera dal deputato Giulio Cesare Sottanelli

Autotrasporto

La questione è stata sollevata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Sblocca Italia, che impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di provvedere ai pagamenti dei corrispettivi, per le prestazioni rese nell’ambito di un contratto di trasporto merci su strada, utilizzando mezzi elettronici di pagamento oppure ogni altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'importo dovuto.

Si tratta di una norma che oltre a derogare al limite dei pagamenti in contanti posto a mille euro dal Dlgs 231/2007, allo stesso tempo, impone oneri stringenti sui professionisti che sono tenuti a riferire eventuali violazioni di cui abbiano notizia entro 30 giorni. Tuttavia, il Dl 133/2014 non chiarisce gli aspetti sanzionatori connessi alla violazione di questo nuovo obbligo.

Proprio su questo aspetto si è concentrata l’interrogazione parlamentare che ha evidenziato la differenza tra le sanzioni comminabili a chi commette direttamente le violazioni e i destinatari delle prescrizioni antiriciclaggio - appunto i professionisti – che in questo caso varrebbero puniti in misura maggiore.

Di qui la rassicurazione del Governo di “procedere ad una eventuale revisione della disciplina in questione al fine di garantire aderenza anche per questo ambito ai principi generali della disciplina antiriciclaggio”.

Onuls

In riferimento ad un'altra interrogazione parlamentare, il sottosegretario Zanetti specifica che in caso di fusione tra un ente morale ed una onlus l'imposta di registro viene applicata in misura proporzionale, con aliquota al 3%. L'agevolazione dell'imposta fissa da 200 euro si può applicare solo in caso di fusioni tra strutture territoriali dello stesso ente.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Autotrasporto, si cambia - Bartelli
  • ItaliaOggi, p. 29 - Onlus, no sconti alle fusioni - Stroppa
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 44 - Sui contanti sanzioni variabili

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