Autotrasportatori. Deduzione forfetaria per la dichiarazione dei redditi
Pubblicato il 22 luglio 2019
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Il Mef rende note le deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2019, riferite al periodo d’imposta 2018.
Agevolazioni autotrasportatori 2019
Il comunicato n. 138 del 19 luglio 2019, emanato dal Mef, pubblica gli importi delle agevolazioni riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), a favore degli autotrasportatori, per il periodo d’imposta 2018:
- ammonta a 48 euro la deduzione forfetaria delle suddette spese per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;
- è del 35 per cento la deduzione in caso di trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede la ditta.
Da notare che l’informazione è stata data in ritardo, essendo scaduto il termine per i pagamenti delle imposte sui redditi del 2018 il 30 giugno. Per i ritardatari è, però, possibile effettuare il versamento del saldo del 2018 e del primo acconto del 2019, entro il 31 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,40%. Si ricorda che per i soggetti tenuti agli Isa vige lo slittamento dei pagamenti al 30 settembre.
Modalità di compilazione della dichiarazione
L’agenzia delle Entrate, con un proprio comunicato sempre datato 19 luglio, fornisce indicazioni sulla modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2019:
- la deduzione forfetaria 2019 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli dichiarativi Redditi 2019 PF e SP, indicando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 (per i trasporti all’interno del comune) e nel rigo RG22 i codici 16 e 17 (per i trasporti fuori dal comune).
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