Una tantum per autonomi senza partita Iva, in scadenza le domande

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Una tantum per autonomi senza partita Iva, in scadenza le domande

Scade il prossimo 30 aprile il termine per presentare la domanda di una tantum di 200 euro, e della relativa eventuale integrazione di 150 euro, da parte dei professionisti e autonomi senza partita Iva iscritti all'Inps.

Una tantum, requisiti e importo

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dello scorso 7 dicembre, l’indennità una tantum in argomento, originariamente prevista solo per i titolari di partita Iva, è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita Iva, ad eccezione degli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita Iva o del socio di società (artigiani/commercianti/agricoli) e dei soci di società o componenti degli studi associati.

I requisiti di accesso all’una tantum sono:

  • avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (per l’indennità di 200 euro), o non superiore a 20.000 euro nel medesimo periodo d’imposta (per l’integrazione di 150 euro);

  • essere iscritti alla gestione autonoma dell’Inps alla data del 18 maggio 2022;

  • avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022 e avere effettuato entro la stessa data, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo alla Gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

  • non essere percettore di indennità una tantum per lavoratori dipendenti.

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non dà diritto ad accredito di alcuna contribuzione figurativa

Una tantum, come e quando si presenta la domanda

Entro il prossimo 30 aprile, dunque, i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps devono presentare domanda esclusivamente in via telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione sul portale dell’Istituto e le credenziali SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.
Accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” occorre seguire il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >, selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”:

  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;

  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;

  • “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;

  • “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile o tramite Patronato.

NOTA BENE: nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una Gestione previdenziale Inps e a uno degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, la domanda di una tantum deve essere presentata esclusivamente all’Inps.

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