Autoliquidazione INAIL 2015/2016. La misura della riduzione
Pubblicato il 21 dicembre 2015
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Con circolare n. 87 del 17 dicembre 2015, l’INAIL ha evidenziato che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61% con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 30 settembre 2015, che ha approvato la determina dell’Istituto n. 283 del 27 luglio 2015.
Specifica l’INAIL che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio e, per l’anno 2016, rientrano:
- nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014;
- nella seconda fattispecie quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.
Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita si applica alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Tuttavia viene sottolineato che per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2016 nella misura del 16,61%, senza necessità di presentare una nuova istanza.
- eDotto.com – Edicola del 10 dicembre 2015 - In GU la riduzione del premio INAIL 2016 – Redazione eDotto
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