Autodichiarazione Aiuti di Stato, nuovi chiarimenti su interessi da recupero e conferimenti d’azienda

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Autodichiarazione Aiuti di Stato, nuovi chiarimenti su interessi da recupero e conferimenti d’azienda

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione dedicata all’Autodichiarazione aiuti di Stato alcuni nuovi chiarimenti sulle istanze che a seguito dell’ultima proroga devono essere inviate entro il 31 gennaio 2023.

Tra le nuove specificazioni quelle riguardanti:

  • il conferimento d’azienda dell’impresa individuale;
  • gli altri aiuti del quadro A;
  • il calcolo degli interessi da recupero.

Autodichiarazione aiuti di Stato

Si ricorda che l'art. 3 del dm 11/11/2021 ha disposto che i soggetti beneficiari degli aiuti nel regime "quadro temporaneo" italiano presentino all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di impresa unica.

In seguito, l’Amministrazione finanziaria ha introdotto la possibilità di compilare in modo "semplificato" il modello, in presenza di determinati requisiti; l'autodichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti beneficiari degli aiuti del regime quadro, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento, salvo quelli espressamente contemplati nelle istruzioni.

Nuove Faq dichiarazione aiuti di Stato

Con le nuove risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito istituzionale, l’Agenzia specifica quanto segue:

1) in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, nel caso in esame non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente. Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto);

2) i contribuenti che hanno fruito sia degli aiuti del regime ombrello (sezione 3.1 del Temporary Framework) sia degli aiuti Covid fuori da tale regime (sezione 3.12 del TF), devono compilare la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF, mentre non va compilata quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF. Inoltre, per quanto riguarda il quadro A è necessario compilare solo la sezione I barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti, mentre la sezione II non dovrà essere compilata;

3) gli interessi cosiddetti da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionali con tutte le conseguenze da ciò derivanti. Per determinare tali interessi, nel caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a un milione e 800mila per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale). Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

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