Autodichiarazione aiuti di Stato, modalità di scomputo

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Autodichiarazione aiuti di Stato, modalità di scomputo

Il 22 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ in materia di autodichiarazione degli aiuti di Stato, con la quale si rendono chiarimenti circa le “Modalità con cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi”. Le precedenti risposte alle domande più frequenti erano state rese disponibili il 17 novembre.

In sostanza, spiega l’Agenzia che il modello Redditi 2022, in scadenza il prossimo 30 novembre, e nello specifico il quadro RU, può essere utilizzato per scomputare gli aiuti eccedenti rispetto ai plafond delle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo Covid-19 della Commissione europea, evitando così il riversamento.

Restituzione con scomputo da aiuti successivi anche nel modello REDDITI 2022

La domanda ricorda che nell’autodichiarazione vanno indicate, in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità, che possono avvenire tramite:

  • utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore;
  • riversamento tramite modello F24;
  • oppure scomputo da aiuti successivi.

Nello specifico, si sono chieste delucidazioni in merito allo “scomputo da aiuti successivi” e, in particolare, se tale soluzione riguardasse soltanto agli aiuti per i quali è prevista specifica autodichiarazione (ad esempio, contributi per il wedding ex art. 1-ter del DL n. 73/2021, credito locazioni ex art. 5 del DL n. 4/2022), in cui è inserito un riquadro dedicato.

L’Amministrazione finanziaria nel rispondere ricorda che il comma 3 dell’articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021 prevede la possibilità di “sistemare” l’eccedenza di aiuto fruito rispetto ai plafond comunitari sottraendola "dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa" e, solo ove ciò non avvenga, l’importo va riversato con modello F24.

NOTA BENE: A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando, in primo luogo, le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

  • Bonus tessile;
  • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
  • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
  • CFP servizi di ristorazione collettiva;
  • CFP discoteche e sale da ballo;
  • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
  • Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
  • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Inoltre, specifica la Faq del 22 novembre, oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).

Si tratta, in particolare, dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

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