Auto acquistata difettosa, risoluzione se il veicolo è inidoneo all'uso

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Con sentenza n. 20842 del 2 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risoluzione avanzata dall'attore rispetto ad un contratto di vendita di un'auto che era risultata difettosa per effetto di asserite “turbolenze al parabrezza anche a basse velocità e guasti al cambio”.

L'acquirente del veicolo aveva, in particolare, chiesto la restituzione del prezzo oltre agli interessi e al rimborso delle spese di riparazione e immatricolazione sostenute, nonché il risarcimento dei danni.

Domande che erano state tutte rigettate dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'appello, poi, in considerazione del fatto che i difetti lamentati dall'attore non erano tali da rendere il veicolo inidoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da renderlo carente delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui era destinato.

Opportunità della prova “tecnica” della gravità dei vizi

Del resto, l'attore non aveva nemmeno fornito alcuna prova per dimostrare, da un punto di vista tecnico, che gli asseriti vizi potessero rientrare nella previsione degli articoli 1490 e 1497 del Codice civile, non avendo depositato alcuna perizia tecnica né chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio.

Inoltre, avendo l'acquirente utilizzato regolarmente la vettura, l'azione di risoluzione gli era preclusa anche ai sensi dell'articolo 1492 comma 3 del Codice civile.
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