Aumento di capitale di società poi fallita: per l'imposta di registro il contribuente non è il notaio

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L'Avvocato generale Ue, Ján Mazak, ha depositato le proprie conclusioni sul procedimento pregiudiziale avviato dalla Corte di cassazione italiana (causa C-35/09) con riferimento ad una vicenda in cui un notaio aveva redatto un verbale di assemblea straordinaria con aumento di capitale per una società, poi, fallita. A seguito di detto fallimento, al notaio, quale unico debitore, era stata ingiunto il pagamento dell'imposta di registro. Da qui il ricorso del professionista innanzi ai giudici tributari; in particolare, la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto le istanze avanzate dal notaio qualificando l'imposta come complementare e non principale. In seguito era stata adita la Corte di legittimità.

Secondo l'Avvocato generale, nel caso di specie, il notaio non poteva essere considerato il debitore dell'obbligazione tributaria. Ai sensi della Direttiva 69/335/Cee, infatti, è solo la società di capitali destinataria del conferimento a essere qualificata come contribuente dell'imposta. Per contro, il notaio, che in base alla legge italiana deve versare l'importo equivalente all'imposta del registro, può essere adito solo in base a una responsabilità solidale, prevista a titolo di garanzia.
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