Audizione del richiedente protezione non sempre necessaria
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 ottobre 2020
Condividi l'articolo:
Nell’ambito dei procedimenti di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione ma non è obbligato anche a disporre l’audizione del ricorrente, a meno che:
- nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda;
- il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
- quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione nel testo di due sentenze da ultimo emanate, n. 22098 del 13 ottobre 2020 e n. 21584 dell’8 ottobre 2020.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: