Atto senza alcune pagine, la notifica è nulla

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Nell'ipotesi in cui la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale in quanto manchino alcune pagine rispetto ad esso e l'incompletezza non consenta al destinatario dell'atto di difendersi, la notifica dell'atto è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposto, ai sensi degli articoli 156 e 291 del Codice di procedura civile, il rinnovo della notifica dell'atto originale.

Qualora poi, in questo contesto, il convenuto si sia costituito, la nullità della notifica viene sanata, ma il convenuto medesimo va rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni se “il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, avuto riguardo alla data della vocatio in ius, è a tal fine insufficiente”.

E' il principio di diritto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 23420 del 4 novembre 2014.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VII – Notifiche o precise o nulle - Costa

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