Atto falso anche se riproduce un documento inesistente

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Sussiste il reato di falso materiale anche quando l'imputato ha riprodotto illegittimamente una copia di un documento inesistente. Lo ha stabilito la sentenza n. 32090 del 20 luglio scorso rigettando il ricorso di funzionario di prefettura che aveva riprodotto la copia di un ordinanza, in realtà mai esistita, per favorire un imprenditore. L'atto era stato creato riportando il timbro e il sigillo della prefettura nonchè una firma illeggibile.

Secondo i difensori del funzionario non esisterebbe il reato di falso materiale di un atto in quanto il documento fittizio non era la riproduzione di un atto esistente ossia "un documento perfetto e definito". La tesi non è stata accolta dalla Corte di cassazione secondo cui il soggetto ha proceduto fittiziamente alla copia di un atto originale, in realtà non esistente, facendolo uscire dalla sfera individuale dell'autore e quindi idoneo a produrre efficacia nei rapporti con l'ambiente esterno. E' quindi palese la volontà del soggetto di violare le norme.
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