Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà

Pubblicato il



Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà

Con il decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 n. 159, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rende noto l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. La finalità del Fondo è garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, un sostegno economico in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Amministrazione del Fondo

La gestione del Fondo è affidata ad un comitato amministratore composto da rappresentanti delle parti sociali e da rappresentati dei ministeri competenti tenuti a predisporre i bilanci annuali della gestione del Fondo; deliberare e presentare il bilancio tecnico di previsione; proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o all’aliquota di contribuzione; decidere sulla concessione degli interventi e delle prestazioni; erogare le prestazioni solo previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite.

Le prestazioni del Fondo

Il Fondo provvede ad erogare un assegno di integrazione salariale in favore dei lavoratori (ad esclusione dei dirigenti) compresi gli apprendisti, al fine di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione saliare ordinaria o straordinaria.

Finanziamento e modalità di erogazione

A copertura della prestazione di integrazione salariale il Fondo è finanziato attraverso:

  • un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che hanno occupato fino a cinque dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda;
  • un contributo ordinario dello 0,80% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro per i datori di lavoro che hanno occupato più di cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda;
  • un contributo ordinario dell’1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, peri datori di lavoro che abbiano occupato più di quindici dipendente semestre precedente la data di presentazione della domanda;
  • un contributo addizionale del 4%, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'articolo 5, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che abbiano occupato fino a cinque dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento vedranno ridotta l'aliquota del 40%.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all’ordinaria prestazione dell'integrazione salariale (articolo 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148), con il relativo massimale.

Le prestazioni del Fondo sono rivolte ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito