Attività ospedaliera senza agevolazione per il ricercatore trasferito in Italia

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Attività ospedaliera senza agevolazione per il ricercatore trasferito in Italia

La risposta dell’agenzia delle Entrate alla domanda  se possono beneficiare dello speciale regime fiscale agevolato previsto per soggetti italiani e stranieri che rientrano in Italia i redditi prodotti da un docente universitario nello svolgimento dell’attività assistenziale prestata, anche in regime libero professionale, nell’azienda ospedaliero–universitaria, è stata negativa.

La richiesta si riferisce alla fruizione dell’agevolazione di cui all’art.  44 del Dl n. 78/2010, modificato dalla legge n. 190/2014, nonché dalla legge n. 232/2016, consistente in un regime fiscale particolare a favore di soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca o docenza all’estero e decidano di trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese. Tale regime prevede una parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento. Inoltre, le predette somme non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Con risoluzione n. 146 del 29 novembre 2017, l’Agenzia fa presente che i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero - universitarie percepiscono, oltre al trattamento economico erogato dall'università, un ulteriore trattamento aggiuntivo graduato in relazione sia alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico sia ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale.

Essendo i trattamenti economici, richiamati nell’interpello presentato, previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero - universitarie, non possono essere considerati alla stessa stregua dei redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca. Quindi, sono esclusi dalla tassazione agevolata prevista dall’articolo 44 del Dl 78/2010.

Nel documento di prassi viene suggerito di fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati, previsto per il rientro in Italia di un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero, di cui all’art. 16 del Dlgs n. 147/2015 e trattato nella  circolare n. 17//2017, il quale sarebbe utilmente applicabile alla questione prospettata.

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