Attività nei comuni con santuari religiosi: contributo al 51,6050%
Pubblicato il 19 novembre 2021
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L’art. 59, DL n. 104/2020 (modificato dalla L. n. 178/2020 e dal DL n. 41/2021) ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore di imprese ed esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti. E‘ altresì richiesta una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.
L’attuazione della misura è arrivata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 230686 dell’8 settembre 2021, fissando come termine finale di presentazione delle istanze la data dell’8 novembre 2021.
In merito al riconoscimento del contributo, il provvedimento n. 230686/2021 ha stabilito che la somma erogata sia in funzione del rapporto tra il limite di spesa stabilito per il 2021 (10 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Bonus santuari religiosi: percentuale del contributo pari al 51,6050%
In data 17 novembre 2021, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini ha siglato il provvedimento prot. 317675 con cui ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo da erogare in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi. Il dato è pari al 51,6050 per cento; esso è la risultante dal rapporto tra l’importo totale dei cfp richiesti, pari a 19.377.954 euro, e il fondo a disposizione pari a 10 milioni di euro per il 2021.
Si ricorda che requisito per partecipare al contributo è possedere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto 104/2020, situati nelle zone A o equipollenti dei Comuni, inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019.
Ciò non riguarda coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019.
In ogni caso è previsto un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti; l’importo massimo è fissato a 150mila euro.
Importo ed erogazione del contributo
Il punto 1.2 del provvedimento 317675/2021 stabilisce che l’importo del bonus erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 51,6050%, troncando il risultato all’unità di euro.
Il beneficiario riceverà il cfp attraverso accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
L’avvenuto mandato di pagamento del contributo sarà presente nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento - nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” - viene messa a disposizione una seconda ricevuta.
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