Contributo per attività nei Comuni con santuari religiosi: istanze al via
Pubblicato il 09 settembre 2021
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Ci sono due mesi di tempo per inoltrare istanza per accedere al contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti.
L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 59, DL n. 104/2020 (modificato dalla L. n. 178/2020 e dal DL n. 41/2021).
Beneficiari del contributo sono gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni dove si trovano santuari religiosi, con una popolazione superiore a 10mila abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti. Tale ultimo requisito non vale per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Condizioni per fruire del contributo
I richiedenti devono trovarsi nella seguente condizione: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei Comuni sopracitati, deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019.
Ciò non riguarda coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019.
Se gli interessati hanno già percepito il precedente contributo previsto dal comma 1 dell’articolo 59 del Dl n. 104/2020, precisamente a favore degli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, possono accedere al presente aiuto solo per comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza.
Ammontare del contributo
Cosa è possibile percepire dalla presentazione dell’istanza?
E’ possibile ottenere una percentuale del 5%, 10%, 15%, a seconda dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro), da applicare alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019. E’ previsto un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti; l’importo massimo è fissato a 150mila euro.
La somma sarà in funzione del rapporto tra il limite di spesa stabilito per il 2021 e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Contenuto dell’istanza e invio
Con provvedimento pubblicato l’8 settembre 2021 prot. 230686, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sui termini e le modalità di presentazione delle domande, approvando il relativo modello.
Nell’istanza vanno indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale e l’iban del conto corrente, la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi.
A seguito della ricezione dell’istanza, l’Agenzia delle entrate eseguirà una serie di controlli sui dati presenti: se riscontrerà anomalie e incoerenze, procederà allo scarto della domanda.
L’istanza verrà predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Finestra temporale per l’invio: dal 9 settembre all’ 8 novembre 2021.
L’accredito del contributo avverrà sul conto corrente del beneficiario indicato nella domanda del richiedente.
Sarà possibile verificare l’esistenza del mandato di pagamento nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”.
Contributo non spettante: restituzione
Qualora si riceva un contributo non spettante, il soggetto può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13, Dlgs n. 472/1997. I codici tributo per la restituzione del contributo, da indicare nell’F24, sono quelli di cui alla risoluzione n. 37/E/2020.
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