Attività agricole connesse, prevale il criterio della prevalenza ai fini dell’inquadramento

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Attività agricole connesse, prevale il criterio della prevalenza ai fini dell’inquadramento

Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, esercitate dall'imprenditore, sono da inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata. Rientrano nel predetto sistema, altresì, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità.

È dunque possibile affermare che le attività connesse all’agricoltura sono considerate tali nel rispetto del criterio della prevalenza. Pertanto, le predette attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse

Il chiarimento è giunto dall’INPS, con la circolare n. 94 del 20 giugno 2019, alla luce dell’evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo e che non sempre hanno una definizione tale da essere immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola.

Inquadramento aziende agricole

Ai fini della corretta classificazione, sia previdenziale che assistenziale, dei datori di lavoro appartenenti al settore agricolo, l’INPS si basa sul criterio previsto dall’art. 49, co. 1, lett. c) del L. n. 88/1989. Tale norma dispone che tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all’art. 2135, primo comma, del codice civile, sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.

Attività agricole connesse, le cooperative di trasformazione

Particolare è il caso delle cooperative e loro consorzi, disciplinati dalla Legge n. 240/1984, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali.

Tali imprese sono inquadrate nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio delle attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Solo quando non si verifichi la predetta condizione, le imprese cooperative e loro consorzi sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. In altri termini, ricorre l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura laddove l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Attività agricole connesse, le organizzazioni di produttori

Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, disciplinati dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, l’art. 3 stabilisce che queste ultime devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

  • società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
  • società cooperative agricole e loro consorzi;
  • società consortili di cui all’art. 2615-ter del cod. civ., costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

L’organizzazione deve quindi assumere una delle forme giuridiche e, soprattutto, deve essere costituita tra soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

Attività agricole connesse, le imprese non agricole

L’INPS esamina anche una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Si tratta delle imprese disciplinate dall’art. 6 della L. 31 marzo 1979, n. 92, che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato articolo, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.

Pertanto, gli operai addetti a tale attività sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti. A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola. Questi ultimi, quindi, devono essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all’inquadramento aziendale (commercio o servizi).

Attività agricole connesse, quando avviene la riclassificazione

Infine, la circolare dell’Istituto Previdenziale afferma che è possibile procedere a un riclassificazione delle aziende inquadrate impropriamente nel settore dell’agricoltura, laddove l’inquadramento non è stato effettuato in conformità ai vigenti criteri.

La variazione della classificazione avviene con provvedimento adottato d’ufficio dalla Struttura territoriale, adeguatamente motivato e notificato all’azienda, oppure a richiesta dell’azienda stessa.

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