Astensione per il legale che ha curato la separazione consensuale

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8057 del 7 aprile 2014, ha ribadito la legittimità della sanzione disciplinare impartita ad un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi nel procedimento per separazione consensale, non si era astenuto dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra gli stessi.  

E' sufficiente anche un'attività di assistenza

Per la sanzionabilità della condotta – precisa la Corte - non è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico formale essendo sufficiente che il professionista abbia svolto un'attività di assistenza.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 del 20 aprile 2014 – Affari legali, p. V – Separazioni, avvocato non di parte – Caravaglios

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