Aste giudiziarie. Banca dati, in GU le regole di funzionamento
Pubblicato il 01 agosto 2023
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E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, il Decreto del ministero della Giustizia n. 99 dell'11 luglio 2023, contenente il "regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149".
Tale ultima disposizione - si precisa - prevede che presso il Ministero della giustizia sia istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle:
- esecuzioni immobiliari;
- esecuzioni mobiliari;
- delle vendite in sede fallimentare.
La banca dati è tenuta in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
Banca dati aste giudiziarie: le regole del Ministero Giustizia
Nell'ambito di ciascuna sezione, sono inseriti:
- nome, cognome e codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
- il codice IBAN del conto corrente utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati;
- la relazione di stima dei beni;
- il nominativo del professionista delegato;
- il prezzo di stima;
- il prezzo base;
- il prezzo di aggiudicazione;
- il compenso liquidato al professionista delegato.
Nel decreto ministeriale Giustizia - atteso che i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale - sono stabilite:
- le modalità di acquisizione dei dati;
- le modalità di inserimento dei medesimi nella banca dati;
- le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Si prevede, in particolare, che i dati siano acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
Il dato concernente il compenso liquidato al professionista delegato, invece, è inserito in banca dati a cura del cancelliere.
Nelle ipotesi di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati, si prevede che l'inserimento di quelli mancanti sia effettuato a cura del professionista delegato o, se non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.
Con riguardo all'accesso alla banca dati, si dispone che, per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria acquisisca i dati inseriti in banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza.
Spetterà, a tal fine, al capo dell'ufficio giudiziario individuare, tra il personale amministrativo, uno o più soggetti a ciò abilitati, fermo restando che sono considerati in ogni caso soggetti abilitati:
- il giudice dell'esecuzione;
- il giudice delegato.
Anche il presidente del tribunale o un suo delegato possono accedere alla banca dati, ai fini di vigilanza.
A seguire si dispone che:
- la vigilanza sul funzionamento della banca dati e sui relativi accessi spetta alla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia;
- le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte "sono conservate in un apposito file di log per la durata di cinque anni".
Specifiche tecniche: provvedimento entro 9 mesi
Per finire, si prevede che entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento dovrà essere emanato, dietro parere del Garante Privacy, un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, con indicate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati.
Il Decreto ministeriale entrerà in vigore il 12 agosto 2023.
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