Assunzioni, incentivi “mobili”

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Per determinare il numero dei neoassunti agevolabili ai fini Irap non è chiaro se debba tenersi conto delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi da quelli per i quali si intende fruire della deduzione, in quanto sarebbe “illogico, da un lato, negare l’agevolazione in presenza di un numero di cessazioni maggiore o uguale a quello delle assunzioni e, dall’altro, riconoscere il beneficio in questione per tutte le nuove assunzioni allorché il numero delle assunzioni stesse superi quello delle cessazioni”. Questa è l’indicazione fornita da Assonime, nella circolare n. 24 del 16 giugno 2006, con cui si tenta di fare chiarezza sulla norma in questione in assenza di accurate precisazioni fornite dalle Entrate. L’Assonime ricorda che la soluzione più logica sembrerebbe quella di calcolare la deduzione solo per le nuove assunzioni, ma questa interpretazione non trova nessun supporto normativo. Secondo la legge Irap (Dlgs 446/97), infatti, sono ammessi in deduzione per i soggetti Irap del settore privato i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Secondo l’Agenzia, la fruizione dell’agevolazione è consentita alla sola condizione che siano effettivamente sostenuti i costi relativi al personale addetto alla ricerca e sviluppo, anche se la ricerca stessa costituisce proprio l’oggetto dell’attività tipica dell’impresa. Da qui la limitazione secondo la quale la deduzione spetterà unicamente con riferimento ai costi sostenuti dall’impresa per il personale “direttamente” impiegato nell’attività di ricerca. Sono esclusi, invece, i dipendenti impiegati in mansioni relative a differenti funzioni aziendali, quali amministrazione, finanza, logistica.    

In caso di attività mista, cioè per i soggetti impiegati parzialmente nell’attività di ricerca e sviluppo, l’eventuale deducibilità ai fini Irap sarà connessa all’adozione e all’applicazione di criteri oggettivi di ripartizione, dalla cui applicazione sia possibile evidenziare, in modo chiaro, le spese sostenute per il lavoratore, riferite esclusivamente all’ambito della ricerca e sviluppo. A questa conclusione giunge l’agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello di un contribuente, con la risoluzione n. 82/E di venerdì 16 giugno 2006. 

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Interessi, restrizioni troppo estese – Liburdi

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