Assunzioni, il codice per l’F24

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Con risoluzione n. 323/E del 30 luglio 2008, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la compensazione in F24 del bonus per le assunzioni nelle aree svantaggiate. In tal modo, i beneficiari che riceveranno l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria all’utilizzo del beneficio fiscale dovranno riportare nel modello di pagamento F24 il codice tributo “6807”. Il codice dovrà essere indicato nella sezione Erario del modello, nella colonna degli importi a credito compensati. Il medesimo codice dovrà essere utilizzato - ma questa volta nella colonna degli importi a debito versati - anche nelle ipotesi di riversamento del credito d’imposta, per utilizzo indebito o in eccesso. Nel campo riservato all’indicazione dell’anno di riferimento dell’agevolazione, andrà sempre indicato l’anno in cui l’incentivo è stato concesso, a prescindere dal momento della compensazione. Relativamente al bonus assunzioni, si ricorda che le istanze (modello Ial) per la richiesta dell’incentivo sono state presentate dallo scorso 15 luglio. L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 48/2008, ha stabilito che entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza si dovrà comunicare al richiedente, in via telematica, l’accoglimento o il diniego del credito d’imposta in relazione alle risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Assunzioni, il bonus ha il suo codice – Poggiani

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