Assunzioni donne, incentivo raddoppiato dal 1° gennaio 2021
Pubblicato il 28 gennaio 2021
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I commi 16 e ss. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, raddoppiano l'incentivo della Legge Fornero dedicato all'assunzione di donne lavoratrici, per il biennio 2021-2022, prevedendo lo sgravio fino al 100% dei contributi previdenziali agevolabili a carico azienda, nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Il predetto beneficio, che deve portare al c.d. incremento occupazionale netto, è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".
Ambito di applicazione
Al fine di chiarire l'ambito di applicazione della deroga migliorativa voluta dal Governo per il biennio 2021-2022, appare preliminarmente opportuno rivedere le disposizioni legislative ed amministrative già emanate con riferimento all'esonero ex art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, che consente ai datori di lavoro di fruire dello sgravio del 50% dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per le assunzioni, anche a tempo determinato o in somministrazione, di lavoratori con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da almeno dodici mesi o di lavoratrici donne prive di impiego regolarmente retribuito da ventiquattro mesi ovunque residenti ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate.
Lo sgravio, nei termini sopraindicati, potrà essere fruito per un periodo massimo di dodici mesi nei casi di rapporti a tempo determinato ed è esteso sino al diciottesimo mese nel caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Caratteristiche del lavoratore |
Assunzione incentivata |
Sgravio |
Lavoratori ultracinquantenni (art. 4, commi da 8 a 10) |
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50% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro nei seguenti limiti:
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Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (art. 4, comma 11) |
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Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate (art. 4, comma 11) |
Si evidenzia, sin da subito, che la novella legislativa contenuta nella manovra finanziaria 2021 non è applicabile a tutti i lavoratori già citati dal predetto art. 4 della Legge Fornero, ma alle sole lavoratrici assunte, nel biennio 2021-2022, e solo per le trasformazioni o assunzioni a tempo indeterminato (commi 9 e 10). Parimenti, sono agevolabili anche le assunzioni o trasformazioni di lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.
Restano, pertanto, esclusi dalle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi e tutti i rapporti stipulati a tempo determinato.
Per le anzidette fattispecie rimarrà, comunque, applicabile la disciplina della Legge 28 giugno 2012, n. 92, potendo usufruire della riduzione contributiva a carico azienda, sia nei confronti dell'INPS che dell'INAIL, in misura pari al 50%.
Per quanto concerne le trasformazioni di precedenti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato di soggetti aventi i requisiti prescritti dalla norma, ancorché la data di inizio del rapporto di lavoro sia antecedente all'emanazione della legge di stabilità, si ritiene, in analogia con l'orientamento amministrativo espresso al punto 2.1.4) della Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111, che è possibile fruire del raddoppio dell'esonero dalla data della trasformazione, intervenuta nell'anno 2021, del precedente rapporto a tempo determinato.
Come di consueto, l'agevolazione può essere concessa anche in caso di assunzione di soci-lavoratori che prestano servizio in cooperative di produzione e lavoro in virtù di un vincolo associativo.
Caratteristiche e misura dell'incentivo
Nei termini sopradetti, il nuovo sgravio previsto dalla legge di bilancio è, dunque, applicabile nei casi di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratrici donne prive di impiego regolarmente retribuito da ventiquattro mesi, residenti ovunque, ovvero da sei mesi se residenti in aree svantaggiate e, in particolare, nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna.
La definizione di soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi è rinvenibile nell'art. 1, comma 1, Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, a mente del quale il lavoratore:
- non deve aver avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
- ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Altresì, ai sensi del comma 11, art. 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92, lo sgravio, nei termini rideterminati dalla legge di bilancio per l'anno 2021, è applicabile anche per l'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e ovunque residenti, occupate in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno il venticinque per cento. Per l'anno 2021, i settori sono stati individuati dal Decreto Interministeriale 16 ottobre 2020.
Fermo restando la vigenza dell'esonero individuato dalla Legge Fornero, la riduzione contributiva rivisitata dalla legge di bilancio 2021 è pari al 100% della contribuzione previdenziale e assicurativa a carico del datore di lavoro, nel limite di importo massimo pari a 6.000 euro.
Si rileva che, in controtendenza con le ulteriori agevolazioni contributive previste, nessuna specifica è stata prevista dalla norma sulle modalità di applicazione e/o riparametrazione della soglia massima agevolabile.
Atteso che l'esonero in trattazione interesserà anche l'Istituto assicurativo, si resta in attesa di conoscere anche le modalità di verifica della predetta soglia massima agevolabile.
Condizioni di fruizione
Fermi restando i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché le condizioni generali di cui ai commi 1175 e 1176, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del comma 17, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Si rammenta che, non rientrano nel predetto computo i posti resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamenti per raggiunti limiti d'età;
- riduzioni volontarie dell'orario di lavoro;
- licenziamenti per giusta causa.
La possibilità di fruizione del nuovo incentivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea nell'ambito delle misure emergenziali Covid-19. Pertanto, ottenuta l'autorizzazione europea, l'incentivo:
- potrà essere richiesto nel limite di € 800.000 complessivi riferibili a tutti gli aiuti concessi ai sensi della Commissione CE 19 marzo 2020;
- non potrà essere concesso alle imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, con esclusione delle microimprese e piccole imprese. Per queste ultime è sufficiente che non siano in corso procedure concorsuali per insolvenza.
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