Assunzione di beneficiari ADI e SFL: premiata l’attività di intermediazione
Pubblicato il 30 aprile 2025
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Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (noto come "Decreto Lavoro"), ha introdotto, in particolare, incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Tali incentivi assumono la forma di:
- un esonero contributivo sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
- un contributo economico una tantum a favore di soggetti che abbiano svolto attività di intermediazione per agevolare l’assunzione dei beneficiari ADI o SFL.
Assunzione di beneficiari ADI e SFL: esonero contributivo
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati nella misura del
- 100% dei contributi sgravabili c/o ditta entro il massimale di 666,66 euro mensili per le assunzioni a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato
- 50% entro il massimale di 333,33 euro mensili per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale.
Le assunzioni/trasformazioni devono riguardare personale con qualifica non dirigenziale. Il lavoratore deve essere già beneficiario di ADI o SFL al momento dell’assunzione.
La durata massima dell’incentivo è di 12 mesi.
Il beneficio è subordinato all'inserimento dell’offerta nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Tipo di contratto |
Percentuale esonero |
Massimale annuo |
Durata massima |
Tempo indeterminato (anche apprendistato) |
100% |
€8.000 |
12 mesi |
Tempo determinato o stagionale |
50% |
€4.000 |
Fino a 12 mesi (non oltre la durata del contratto) |
Contributo economico una tantum: a chi spetta
Oltre all’esonero contributivo, il Decreto Lavoro prevede il riconoscimento di un contributo economico una tantum a favore di soggetti che abbiano svolto attività di intermediazione per favorire l’assunzione dei beneficiari ADI o SFL.
Possono beneficiare del contributo, ove autorizzati all'attività di intermediazione:
- le Agenzie per il lavoro;
- gli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- gli enti del Terzo Settore e le imprese sociali che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori.
Quando e come è riconosciuto il contributo
Il contributo è riconosciuto:
- alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva;
- agli Istituti di Patronato, agli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro, agli enti del Terzo Settore e alle imprese sociali, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato.
Il contributo è proporzionale all’incentivo fruito dal datore di lavoro e varia in base al tipo di contratto.
Per le assunzioni di soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, effettuate in conseguenza dell’intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30% e per un ammontare massimo di;
- 2.400 euro (30% di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 1.200 euro (30% di 4.000 euro) per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale (
Per l’assunzione riferita a una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI avvenuta in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta dagli enti prima indicati, questi ultimi hanno diritto ad un contributo pari:
- al 60% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato
- all’80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori in caso di assunzione a tempo determinato.
Il contributo non è cumulabile in caso di proroghe o trasformazioni: viene riconosciuto una sola volta per ciascun lavoratore.
NOTA BENE: Il contributo non è soggetto a restituzione anche in caso di recupero dell’incentivo contributivo fruito dal datore di lavoro.
Come ottenerlo dall'INPS
Il datore di lavoro deve dichiarare, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero contributivo per l’assunzione effettuata, se l’assunzione sia avvenuta a seguito della specifica attività di mediazione.
L’INPS invia comunicazione PEC al soggetto intermediario per informarlo del diritto al contributo.
L’agenzia/ente accede al Cruscotto SFL-ADI tramite il portale INPS e inserisce l’IBAN per il pagamento.
Il pagamento avviene:
- a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e alla conferma dell’IBAN;
- entro 30 giorni dalla data dell’ultimo pagamento per eventuali tranche successive.
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