Assonime sulle note di variazione nelle procedure concorsuali
Pubblicato il 24 marzo 2022
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La circolare n. 10 del 15 marzo 2022 di Assonime analizza le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 del 29 dicembre 2021, in tema di variazione in diminuzione dell’IVA in conseguenza dell’assoggettamento del cliente ad una procedura concorsuale.
Si ricorda che con la suddetta circolare, l’Amministrazione finanziaria ha reso istruzioni operative sulla disciplina delle note di variazione in diminuzione dell'imponibile o dell’imposta a seguito delle modifiche introdotte dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
Nello specifico, l’articolo 18 del Decreto Sostegni-bis, convertito con la Legge n. 106 del 2021, ha sancito la disciplina, ai fini dell’IVA, delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta nei casi di mancato pagamento delle somme dovute dai cessionari e committenti coinvolti in procedure concorsuali.
Note di variazione nelle procedure concorsuali 2022
La circolare dell’Agenzia esamina, sotto diversi aspetti, le implicazioni che derivano dalla previsione del principio, che costituisce l’elemento qualificante della nuova disciplina, secondo cui il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale e, quindi, senza dover attendere la conclusione della procedura e il riscontro della sua infruttuosità.
In sintesi, la circolare n. 20/E/2021, che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che:
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l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore;
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la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell'avvio della procedura concorsuale;
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la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.
Assonime, applicazione della disciplina nel periodo transitorio
L’analisi di Assonime si sofferma sulla disciplina da applicare durante il periodo transitorio.
Secondo l’Associazione la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 3-bis del Dl n. 228/2021, aggiunto dalla Legge di conversione n. 15/2022, si applica alle procedure concorsuali avviate dalla data del 26 maggio 2021.
Pertanto, secondo la circolare n. 10 del 15 marzo 2022:
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al fallimento dichiarato a partire dal 26 maggio 2021 dovrebbe applicarsi la nuova disciplina Iva sui crediti concorsuali introdotta da tale data anche se esisteva una precedente procedura di concordato preventivo;
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dovrebbe, quindi, ritenersi ammissibile l'emissione della nota di variazione in diminuzione per l'intero ammontare del credito con riferimento al momento di apertura del fallimento;
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il fornitore può operare la variazione in diminuzione per l'intero importo del credito dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, senza dover attendere la chiusura della procedura, anche se il debitore era stato assoggettato ad una procedura concorsuale prima di tale data;
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la nota di credito conseguente all’avvio di procedure concorsuali deve essere emessa operando la variazione dell’imponibile e della relativa imposta;
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la somma non percepita deve essere ripartita proporzionalmente fra il primo e la seconda secondo le aliquote IVA delle operazioni originarie e tale metodo si applica sia alle procedure avviate dal 26 maggio 2021, sia a quelle aperte in data antecedente.
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