Assonime sull’attuazione delle quick fixes sugli scambi intracomunitari
Pubblicato il 27 luglio 2022
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Pubblicata da Assonime la circolare n. 24 del 26 luglio, con la quale si illustrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192 – entrato in vigore il 1°dicembre 2021 – con cui l'Italia ha recepito le norme della Direttiva comunitaria 1910 del 2018 concernente le cosiddette quick fixes, (soluzioni rapide) – in materia di scambi intracomunitari.
Direttiva Quick Fixes: cos’è?
La Direttiva Quick Fixes intende contrastare le criticità derivanti dalle modalità degli scambi comunitari in vigore prima della sua applicazione. Il principio che regolava le operazioni intracomunitarie prevedeva la tassazione nel Paese di destinazione; è nato come regime transitorio ma negli anni è stata rilevata la sua natura vulnerabile, risultando troppo esposto alle frodi, tanto da giustificare le modifiche della Direttiva Quick Fixes.
Con la Direttiva Quick Fixes i fornitori non sono più obbligati all’identificazione IVA nello Stato di destinazione del bene.
Formulando queste soluzioni rapide il legislatore UE ha voluto evitare – in attesa dell’adozione del regime definitivo degli scambi intracomunitari – che ogni singolo Stato potesse applicare in modo non omogeneo le disposizioni della direttiva IVA, oltre che contrastare possibili evasioni d’imposta.
Nello specifico, le quattro quick fixes riguardano:
- le operazioni intra-Ue effettuate in esecuzione di contratti di call-off stock;
- le c.d. “vendite a catena”;
- la rilevanza del numero identificativo IVA del cessionario per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie;
- e la prova del trasporto dei beni oggetto delle cessioni intra-Ue.
E’ da ricordare che la circolare 24/2022, fa seguito alla circolare 29/2019, che ha delineato i principi fondamentali delle quick fixes, per illustrare le disposizioni di recepimento della Direttiva 1910/2018 contenute nel Dlgs 192/21, tenendo conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea.
Nella circolare n. 24/2022 vengono esaminate le norme di recepimento delle prime tre misure, tenendo conto dei chiarimenti interpretativi forniti nelle Note esplicative della Commissione Ue.
Assonime su regime di call-off stock e “vendite a catena”
Il regime del call-off stock prevede che mediante tale accordo, il fornitore invia beni propri ad un altro soggetto passivo presso un deposito cui l’acquirente abbia accesso, e ne rimane proprietario fino a che detto acquirente non li “prelevi” per ragioni produttive o commerciali. Ai fini IVA, la cessione di beni ha luogo al momento del prelievo dei beni dal deposito.
Assonime analizza gli adempimenti procedurali richiesti per l’applicazione del regime, ritenendo che in caso di mancato adempimento da parte del fornitore di questi obblighi verrebbero meno i presupposti per l’applicazione del regime con il conseguente obbligo di configurare l’operazione secondo le regole ordinarie.
Relativamente alle vendite a catena si ricorda che queste sono cessioni consecutive di beni, spediti o trasportati direttamente dallo Stato membro del primo cedente allo Stato membro dell’ultimo cessionario della catena.
La normativa introdotta in Italia conferma il principio che ad un unico trasporto intracomunitario corrisponde una sola operazione intracomunitaria. In questo caso, la spedizione o il trasporto devono essere imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Una deroga a questo principio è prevista nel caso in cui l’operatore intermedio è identificato nello Stato membro del primo cedente e abbia comunicato a tale soggetto il numero di identificazione; in questo caso, infatti, il trasporto è imputato alla cessione effettuata dall’operatore intermedio.
Assonime si esprime sulle modalità con cui effettuare questa comunicazione, ritenendo ammesso qualsiasi strumento idoneo a documentare che la comunicazione è stata ricevuta dal cedente (va bene anche uno scambio di mail).
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