Assonime sul visto di conformità per la compensazione orizzontale

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Assonime, con la circolare n. 29 del 30 settembre 2014, si sofferma sui chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E/2014, in merito al visto di conformità di cui le imprese devono munirsi nel caso intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta in misura superiore a 15.000 euro.

Si ricorda che l’obbligo di apposizione del visto, ai fini della compensazione dei crediti Irpef, Ires e Irap, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 574, della Legge n. 147/2013, mentre le relative istruzioni agenziali sono state fornite solo a ridosso del termine di scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni 2014: ossia quelle relative al periodo d’imposta 2013 per le quali è scattato appunto l’obbligo del visto.

Dichiarazioni integrative

Proprio il ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti ufficiali non esclude ora la possibilità per molte imprese di produrre una dichiarazione correttiva, in particolare nei casi in cui il credito è realizzato da una società ma utilizzato da un'altra.

Con riferimento alla cessione delle eccedenze Ires ai sensi dell'articolo 43-ter Dpr n. 602/73, la circolare 28/E/2014 ha precisato che spetta alla consolidante produrre il visto di conformità in caso di cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a 15mila euro, mentre non è richiesto lo stesso obbligo di attestazione di conformità nel caso siano le società consolidate a trasferire alla consolidante le proprie basi imponibili senza liquidare la relativa imposta.

In assenza di istruzioni, però, alcune società consolidate hanno provveduto ugualmente, tramite professionista abilitato o organo di controllo, a certificare le proprie basi imponibili, mettendo in pratica i controlli richiesti appunto dalla circolare agenziale.

Assonime suggerisce che, in sede di prima applicazione, questi controlli già eseguiti possano soddisfare le esigenze di verifica richieste dalla norma e possano consentire alla consolidante di recepire le attestazioni senza dover replicare i controlli sottostanti.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p.40 - Visto conformità: nei gruppi spazio alle integrative - Gavelli

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