Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 16 luglio 2014
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Con la circolare 14 luglio 2014, n. 23, Assonime esamina la normativa presente nel nostro ordinamento per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali: si va dal decreto legislativo n. 192/2012 al decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014.
Tale ultimo provvedimento ha portato novità nel sistema al fine di rendere più trasparenti i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e il conseguente cumulo di debiti nei confronti delle imprese; però, nello stesso tempo, si è andati nella direzione di riconoscere incentivi alle amministrazioni che riducono i tempi di pagamento.
Prodotti agricoli
Il documento di Assonime ricorda come le norme Ue sugli interessi di mora per i ritardati pagamenti non trovano spazio quando si tratta di cessioni di prodotti agricoli e alimentari; quindi, in tale caso, entra in campo la normativa particolare prevista dall'articolo 62, D.L. n. 1/2012.Interessi di mora in ambito europeo
Previsto dalle norme europee un tasso di interesse pari all'8,25%, per il primo semestre 2014, da applicare alle transazioni commerciali. Il tasso opera anche in assenza della costituzione in mora ed indipendentemente dal fatto che vi sia un termine legale o contrattuale.Quando tale termine manca, gli interessi decorrono, di norma, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Clausola scritta se il termine è diverso
Per quanto riguarda la previsione di un termine di pagamento diverso da quello legale, si precisa che una clausola in tal senso deve sempre essere messa per iscritto.- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Interessi di mora, deroga in agricoltura - De Stefani
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