Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

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Con la circolare 14 luglio 2014, n. 23, Assonime esamina la normativa presente nel nostro ordinamento per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali: si va dal decreto legislativo n. 192/2012 al decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014.

Tale ultimo provvedimento ha portato novità nel sistema al fine di rendere più trasparenti i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e il conseguente cumulo di debiti nei confronti delle imprese; però, nello stesso tempo, si è andati nella direzione di riconoscere incentivi alle amministrazioni che riducono i tempi di pagamento.

Prodotti agricoli

Il documento di Assonime ricorda come le norme Ue sugli interessi di mora per i ritardati pagamenti non trovano spazio quando si tratta di cessioni di prodotti agricoli e alimentari; quindi, in tale caso, entra in campo la normativa particolare prevista dall'articolo 62, D.L. n. 1/2012.

Interessi di mora in ambito europeo

Previsto dalle norme europee un tasso di interesse pari all'8,25%, per il primo semestre 2014, da applicare alle transazioni commerciali. Il tasso opera anche in assenza della costituzione in mora ed indipendentemente dal fatto che vi sia un termine legale o contrattuale.

Quando tale termine manca, gli interessi decorrono, di norma, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Clausola scritta se il termine è diverso

Per quanto riguarda la previsione di un termine di pagamento diverso da quello legale, si precisa che una clausola in tal senso deve sempre essere messa per iscritto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Interessi di mora, deroga in agricoltura - De Stefani

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