Assonime, regime Pex sulle plusvalenze da cessione di compendio aziendale

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Assonime, regime Pex sulle plusvalenze da cessione di compendio aziendale

Oggetto della circolare n. 16/2021 di Assonime è il coordinamento tra la nuova disciplina in materia di exit/entry tax e il regime di participation exemption.

L’Associazione parte dalla posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nel recente principio di diritto n. 10/2021, per osservare come quest’ultima presenti aspetti problematici, che meriterebbero di essere approfonditi dagli organi competenti.

Il tema del trasferimento all’estero di una holding e dell’asserita mancata applicazione del regime di participation exemption, secondo Assonime, merita, dunque, una trattazione a parte, rinviando ad una successiva circolare la disciplina dell’entry/exit tax così come risultante dal recepimento delle direttive ATAD 1 (2016/1164) e ATAD 2 (2017/952).

Regime di participation exempion in caso di trasferimento all'estero di una Holding

Il principio di diritto n. 10/E del 2021 è intervenuto sul tema del coordinamento tra l’imposizione in uscita e la disciplina di participation exemption, giungendo alla conclusione che l’impresa che sia titolare di un compendio aziendale, in cui sia ricompresa una partecipazione e che trasferisca la propria residenza fiscale all’estero, non potrebbe fruire del regime di participation exemption per quanto attiene alla plusvalenza riferibile a tale partecipazione, pur in presenza dei relativi requisiti. Il regime di participation exemption dovrebbe, invece, continuare ad operare in caso di trasferimento di singole partecipazioni (ex art. 87 del TUIR).

Le ragioni dell’Agenzia affondano nel principio di coerenza sistematica che ha trovato approfondimento anche nella circolare n. 6/E del 2006.

Tale circolare ha, infatti, espressamente chiarito che nei casi di cessione del compendio aziendale, comprensivo anche di partecipazioni, non è possibile applicare la pex sulle plusvalenze relative a partecipazioni ricomprese nel compendio aziendale trasferito. Ciò, in quanto: "Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte”.

Nel principio di diritto si ribadisce che tale posizione si desume anche dall’articolo 166 del TUIR, secondo il quale il principio della unitarietà della plusvalenza trova applicazione non solo nel caso in cui la plusvalenza sia generata per effetto della cessione, ma più in generale in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, inclusi il trasferimento all'estero della residenza dell'impresa commerciale e le altre fattispecie a quest'ultimo assimilate, aventi ad oggetto l'azienda o un ramo di essa.

L’Associazione evidenzia come la previsione che si desume dall’articolo 166 Tuir (exit tax) sia restata identica sia nella formulazione antecedente che posteriore al recepimento della Direttiva ATAD, facendo riferimento alla “nozione di plusvalenza unitariamente intesa, da intendersi, evidentemente, non solo in termini di quantificazione della stessa come differenza tra il valore complessivo dei beni ed il costo fiscale complessivo dei medesimi, ma anche quale richiamo alla sostanziale unitarietà dell’oggetto del trasferimento che non consente una valorizzazione atomistica delle componenti dell’azienda, ancorché prevalenti”.

Assonime. Sì alla Pex anche con la cessione combinata di una partecipazione e di un compendio aziendale

Nella circolare n. 16/2021, Assonime evidenzia come la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria in merito alla plusvalenza "unitariamente determinata”, sembrerebbe applicarsi non solo alle cosiddette holding dinamiche, ma anche alle holding cosiddette miste, visto che il principio di diritto non reca alcuna distinzione al riguardo.

Inoltre, ribadisce come la ragione che sta alla base del regime della participation exemption è quella di evitare la doppia imposizione degli utili prodotti dalla società partecipata; a tal fine, il regime concentra l’imposizione sulla società che produce il reddito, escludendo da imposizione in capo al socio le plusvalenze e i dividendi.

Proprio per questa ragione – secondo Assonime - tale principio non dovrebbe essere operante solo in caso di cessione isolata di una partecipazione, dovendo invece riguardare anche la cessione combinata di una partecipazione e di un compendio aziendale laddove la plusvalenza relativa alla partecipazione sia oggettivamente determinabile.

Pertanto, se la finalità della Pex è quella di assoggettare a tassazione il reddito d’impresa al momento della sua produzione, le vicende relative alla partecipazione successive alla sua riallocazione all’estero dovrebbero essere tendenzialmente indifferenti per il Paese di provenienza.

Di conseguenza, il concetto di unitarietà della plusvalenza può essere derogato al fine di evitate distorsioni che lederebbero la coerenza del sistema impositivo.

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