Assonime. Il modello IVA 2022 e le vendite a distanze Ue

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Assonime. Il modello IVA 2022 e le vendite a distanze Ue

Sono evidenziate le novità del modello di dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2021 (IVA 2022) nella circolare di Assonime del 2 marzo 2022, n. 9.

La denuncia può essere trasmessa fino al 2 maggio prossimo.

Quadro VF

Nel documento viene data rilevanza alle modifiche Ue presenti nel Dlgs n. 83/2021 per quanto riguarda il commercio elettronico.

Le nuove disposizioni unionali hanno stabilito che non è soggetta ad Iva la cessione tra il fornitore indiretto e il fornitore presunto, se territorialmente rilevante all’interno della Ue; resta fermo il diritto del fornitore presunto di detrarre l’imposta pagata a monte per l’acquisto dei beni ceduti.

Assonime identifica i marketplace come coloro che facilitano le cessioni tramite le interfacce elettroniche; ai fini Iva questi sono qualificati come “fornitori presunti” mentre il fornitore effettivo è detto “fornitore indiretto”.

In particolare, ai fini Iva, le operazioni effettuate dai marketplace vengono distinte in due operazioni, di cui la prima è esente e la seconda imponibile nello Stato di destinazione del bene.

Per rilevare ciò, nel quadro VF, è stato aggiunto il campo 7 nel rigo VF34, per includere i dati delle cessioni “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche: vanno indicate le operazioni esenti equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

Parimenti, le modifiche hanno riguardato i dati da indicare per le cessioni di strumenti per diagnostica Covid-19 e le prestazioni di servizi ad esse connesse, nonché le cessioni di vaccini anti Covid-19, e prestazioni di servizi connesse, per le quali è stata disposta l’esenzione Iva ma consentita la detrazione dell’imposta.

Quadro VO

Anche il quadro VO ha raccolto novità derivanti dal Dlgs. n. 83/2021. Infatti, questo ha previsto una sola soglia, con un unico ammontare di 10.000 euro, complessiva per tutti i Paesi Ue, al di sopra della quale le cessioni a distanza sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato di consumo in cui i beni sono stati spediti o trasportati.

Dunque, il rigo VO10 è dedicato gli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intracomunitari che:

  • non hanno superato la soglia di 10.000 euro;
  • hanno esercitato l’opzione, dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione dei beni.

Invece, il rigo VO11 va barrato per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione precedentemente esercitata.

Modifiche anche per il rigo VO16, da compilare da parte di coloro che effettuano le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (TTE):

  • nei confronti di privati comunitari;
  • per un importo non superiore alla soglia di 10.000 euro;

per comunicare l’opzione dal 2021 per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di residenza del committente.

Il nuovo rigo VO17 è da utilizzare per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione esercitata dai soggetti sopra citati di cui sopra (che effettuano le prestazioni di servizi nei confronti di committenti privati UE).

Compensazione e quadro VX

Infine, un aggiornamento ha riguardato, ai sensi della legge di bilancio 2022, la nuova soglia di euro 2.000.000 per la compensazione orizzontale del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata).

Il campo 6 nel rigo VX4 è stato soppresso; era utilizzato dai subappaltatori edili aventi diritto al limite pari a un milione di euro.

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