Assonime. IFRS 15, aspetti contabili e riflessi fiscali
Pubblicato il 27 ottobre 2018
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Gli aspetti contabili e i riflessi fiscali del nuovo IFRS 15 (Ricavi) sono oggetto di analisi da parte di Assonime.
In particolare, con la circolare n. 23 pubblicata il 26 ottobre 2018, l'Associazione affronta le innovazioni di maggiore interesse introdotte dall'IFRS 15, in tema di ricavi provenienti da contratti con clienti, e analizza le disposizioni fiscali di coordinamento emanate con il D.M. 10 gennaio 2018, che dà piena rilevanza al principio di derivazione rafforzata tranne che per le due fattispecie penali e resi espressamente regolamentate.
Nella prima parte del documento, sono trattati gli aspetti contabili e vengono confrontati i concetti di base dei principi previgenti (IAS 18 e IAS 11) con l'impostazione seguita dall'IFRS 15, la cui adozione è divenuta obbligatoria a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2018.
La seconda parte si occupa delle scelte compiute in sede di emanazione del decreto fiscale di raccordo che, in termini generali, ha inteso recepire per derivazione dal bilancio tutti gli aspetti valutativi dell'IFRS 15, con la sola eccezione dell'impatto che possono avere sulla quantificazione dei ricavi le penali, legali e contrattuali, e i resi.
Il pregresso e l’IFRS 15
Rispetto ai principi sostituiti - IAS 18 (Ricavi) e IAS 11 (Lavori su ordinazione) - l'IFRS 15 presenta un livello di dettaglio decisamente superiore poiché recepisce gli ultimi documenti pubblicati dallo IASB.
I redattori del bilancio rilevano che, a fronte di maggiori oneri di compliance, non sia garantito un corrispondente beneficio in termini di chiarezza e completezza informativa per gli investitori.
Tuttavia, il documento sottolinea che il nuovo principio ha sciolto vari nodi di carattere applicativo emersi nel tempo.
Tra le novità, il criterio del passaggio del controllo come presupposto per la contabilizzazione dei ricavi ed il livello di dettaglio di alcuni criteri generali preesistenti:
- con l’IFRS 15 il modello contabile è un unico (il ricavo è rilevato soltanto quando l’attività svolta dall’impresa porta un effettivo incremento di utilità per il cliente, che acquisisce il controllo del bene/servizio oggetto del contratto);
- la segmentazione dei contratti, che prevedono la fornitura di beni/servizi tra loro distinti, necessita ora di indicazioni molto più dettagliate.
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