Assonime, chiarimenti sui dubbi legati alla plastic tax

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Assonime, chiarimenti sui dubbi legati alla plastic tax

Assonime, con la circolare n. 2/2020, fornisce una prima analisi sulla disciplina della cosiddetta plastic tax.

Si tratta del nuovo tributo che è stato istituito con la Legge di Bilancio 2020, denominato imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. MACSI), che sono destinati ad avere funzione di "contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari".

La nuova disciplina prevista dalla Legge n. 160/2019 (art. 1, comma 634 e ss.) per essere attuata attende un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale saranno definiti tutti gli elementi inerenti alla determinazione dell'imposta e gli adempimenti a carico dei contribuenti.

È sancito, infatti, che l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego avrà effetti a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del citato provvedimento: il decreto dovrà essere pubblicato entro il mese di maggio 2020, per cui la disciplina si applicherà al più tardi dal 1° luglio 2020.

Nel frattempo, l’Associazione, con la circolare in oggetto, ha analizzato le principali caratteristiche della nuova tassazione e le sue criticità che riguardano, in primo luogo: la definizione dell’oggetto del tributo, la sua esigibilità, il procedimento di applicazione e la sua compatibilità con le direttive comunitarie che stabiliscono i limiti entro i quali gli Stati membri possono istituire imposte sul consumo diverse dall'IVA e dalle accise armonizzate.

L’indeterminatezza della normativa dipende dalla circostanza che essa è stata modellata sul sistema delle accise, anche se di fatto è formulata dalla legge istitutiva come un tributo del tutto autonomo.

Plastic tax. Manufatti con singolo impiego

Tra i principali dubbi e criticità che potrebbero derivare dall’applicazione delle norme relative all’imposta sui manufatti in plastica, Assonime evidenzia soprattutto quelli legati alla definizione dell’oggetto del nuovo tributo.

I cosiddetti manufatti con singolo impiego (MACSI), che dovranno essere soggetti a tassazione, dovranno essere individuati con un provvedimento del direttore del'Agenzia delle Entrate.

Non sarà sufficiente però identificare tali MACSI attraverso i codici della nomenclatura doganale, dato che l’imposta si applicherà solo ai prodotti “monouso”, non definiti dalla norma nazionale, ma probabilmente si dovrà far riferimento alla definizione contenuta nella Direttiva 2019/904/Ue.

L’ulteriore difficoltà è connessa al fatto che l’imposta è poi estesa ai dispositivi realizzati con l’impiego, anche parziale, delle stesse materie plastiche monouso, che consentono di confezionare gli stessi MACSI o altri manufatti, oltre che ai semilavorati plastici utilizzati nella produzione di MACSI.

Appare, così, evidente la difficoltà oggettiva di individuare quali prodotti possano essere definiti “semilavorati” (diversamente dalle materie prime), se si considera che tali prodotti potrebbero essere utilizzati sia per la fabbricazione di MACSI sia per altri prodotti estranei all’ambito impositivo.

Ancora più difficoltosa è l’individuazione dei prodotti che sono, invece, esclusi dal tributo; nello specifico:

  • la materia plastica contenuta nel MACSI che proviene da processi di riciclo;
  • i MACSI che sono utilizzati per produrre altri MACSI, che, per evitare doppie imposizioni, sono deducibili dalla base imponibile.

Plastic tax. Soggetto passivo del tributo

Un’altra difficoltà è legata all’individuazione del soggetto passivo d’imposta. Ciò perche la nuova plastic tax sarà prelevata in capo a soggetti diversi a seconda che il prodotto sia realizzato in Italia (il soggetto passivo è il produttore) o all’estero (il soggetto passivo è l’importatore o l’acquirente intracomunitario).

L’applicazione del nuovo tributo avrà, così, delle ripercussioni non solo a livello economico, ma anche sul piano organizzativo, contabile e informatico.

Per le operazioni con soggetti esteri, inoltre, dovranno essere ben definite le modalità del rimborso per i MACSI già assoggettati all’imposta inviati all’estero (soprattutto nel caso di vendite a catena) e non è ben chiaro il momento di esigibilità per i MACSI prodotti in Italia e ceduti a soggetti esteri che non intendono esportarli o inviarli in altro Stato Ue.

L’imposta dovuta dal produttore è fissata nella misura di 0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nel MACSI, cosicchè l’onere tributario potrebbe rappresentare fino al 50% del costo della materia prima utilizzata nel processo produttivo.

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