Assoluzione riformata dopo riesame testi
Pubblicato il 07 luglio 2016
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Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione, qualora il Pm promuova appello avverso una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la decisione impugnata ed affermare la responsabilità penale dell’imputato, senza aver proceduto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Principi Cedu Criteri interpretativi
Questo, in considerazione della previsione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testi a discarico, per come definito dalla giurisprudenza della Corte Edu, a sua volta parametro interpretativo delle norme processuali interne.
E difatti, i principi contenuti nella Cedu, per come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte Edu, anche se non si traducono in norme di diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione “convenzionalmente orientata” ai quali il giudice nazionale deve ispirarsi nell’applicazione delle norme interne.
Mancata rinnovazione prova è vizio di motivazione
Ne discende che l’affermazione della responsabilità dell’imputato senza la rinnovazione delle suddette prove, implica, di per sé, un vizio di motivazione della sentenza di appello per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio.
La Corte di legittimità, in questo contesto, è tenuta ad annullare con rinvio una sentenza d’appello decisa in questi termini qualora il ricorrente-imputato abbia impugnato la decisione censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, anche se il medesimo non abbia fatto specifico riferimento al citato principio di cui all’articolo 6 della Cedu.
E’ quanto enunciato dalle Sezioni unite nel testo della sentenza n. 27620 depositata il 6 luglio 2016 e con la quale è stato risposto ad un quesito rimesso dalla Seconda sezione penale.
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