Associazioni non riconosciute. Esclusione dell'associato per gravi motivi

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Associazioni non riconosciute. Esclusione dell'associato per gravi motivi

Precisati dalla Cassazione i termini per la validità delle delibere di esclusione degli associati nelle associazioni non riconosciute.

Le associazioni non riconosciute possono deliberare l’esclusione degli associati per gravi motivi, essendo loro applicabile l’articolo 24 del Codice civile.

Conseguentemente, il giudice davanti al quale sia proposta l’impugnazione della delibera di esclusione ha il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, ossia se si sia avverato uno dei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall’opportunità intrinseca della deliberazione stessa.

In detto contesto, la gravità dei motivi tale da poter giustificare l’esclusione dell’associato è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.

Gravi motivi specificati in atto costitutivo

Così, qualora l’atto costitutivo contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica del giudice è limitata al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione.

Atto costitutivo senza indicazioni: vaglio di proporzionalità 

Quando, per contro, nell’atto costitutivo non è contenuta alcuna indicazione, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giudiziale si estende necessariamente anche a quest’ultimo, attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato e l’entità della lesione arrecata, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, dall’altro.

Ok a delibera con motivi specifici corrispondenti a Statuto

Nel caso secificamente esaminato, la Suprema corte - ordinanza n. 22986 del 16 settembre 2019 - ha ritenuto che le disposizioni dell’atto costitutivo dell’associazione fossero sufficientemente specifiche, tali da costituire idoneo parametro di valutazione degli addebiti indicati nella delibera di esclusione.

Inoltre, le contestazioni rivolte all’associato, oltre ad avere un sufficiente grado di specificità e consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa, risultavano sostanzialmente corrispondenti alle ipotesi di esclusione contenute in uno specifico articolo dello statuto.

Per questo, gli Ermellini hanno ritenuto non condivisibile la decisione con cui i giudici di merito avevano concluso per la genericità e quindi per la nullità della delibera stessa.

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