Associazione tra professionisti, premio INAIL escluso
Pubblicato il 22 novembre 2019
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Stop alla copertura assicurativa INAIL per i membri dell’associazione tra professionisti. L’obbligo della tutela infortunistica, ossia l’onere di versare il corrispondente premio INAIL, non è contemplato per gli studi associati a meno che i professionisti non svolgano attività manuale, oppure attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione - sentenza n. 30428 del 21 novembre 2019 - che, respingendo il ricorso dell’Istituto assicuratore, ha dichiarato non soggetti all’assicurazione obbligatoria gli architetti di uno studio associato.
Premio INAIL, quando è dovuto?
Le attività rischiose per le quali sussiste l’obbligo assicurativo INAIL sono elencate all’art. 1 del Dpr. n. 1124/1965. Si tratta di tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori.
Premio INAIL, quando può ritenersi escluso?
In linea con quanto già espresso dai giudici di legittimità (Cass. sent. n. 15971/2019), la Corte di Cassazione ha ricordato il principio secondo cui in tema di infortuni e malattie professionali non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati.
Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 25/2016, precisando come il sistema previdenziale vigente in Italia in relazione agli infortuni non si sia ispirato al criterio base della piena socializzazione del rischio, nemmeno per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dal momento che il Dpr. n. 1124/1965 circoscrive l’ambito della sua operatività in relazione all’aspetto oggettivo e con limitazioni di ordine soggettivo.
In tal contesto, la Suprema Corte – con la sentenza n. 5382/2002 – aveva a suo tempo stabilito che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società sono assoggettati all’assicurazione INAIL solo in due casi:
- quando prestano attività lavorativa di tipo manuale;
- se svolgono attività intellettuale di sovraintendenza al lavoro altrui, qualora quest’ultima avvenga in forma subordinata.
In conclusione, non sono obbligati a iscriversi all’INAIL gli architetti associati perché non svolgono né attività manuale né attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.
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