Assistenza fiscale Mod. 730/4, online le risultanze contabili INPS
Pubblicato il 12 luglio 2019
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I pensionati o contribuenti che ricevono un’indennità da parte dell’INPS – come ad esempio la NASpI – possono verificare sul sito dell’Istituto le risultanze contabili e gestire di conseguenza l’effettuazione del conguaglio fiscale. Infatti, i contribuenti che hanno presentato il modello 730/4, indicando l’INPS quale sostituto d’imposta per la gestione dei conguagli fiscali, possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale, avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
La notizia è stata veicolata dall’INPS, con il messaggio n. 2652 dell’11 luglio 2019. Il documento di prassi ricorda, altresì, che - a partire dal 15 luglio 2019 - il servizio consentirà ai contribuenti di effettuare online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2019.
Assistenza fiscale Mod. 730/4, cos’è?
L’assistenza fiscale 730/4 permette la consultazione dei conguagli derivanti dal proprio 730 e inviati all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione. Il servizio è rivolto al contribuente che, come dichiarante, ha presentato il modello 730 indicando l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli.
Assistenza fiscale Mod. 730/4, procedure di conguaglio
L’INPS riceve le risultanze contabili direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni:
- Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata;
- Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario.
Il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’Istituto Previdenziale delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
- conferma che i conguagli relativi alle risultanze contabili verranno effettuati sulle prestazioni istituzionali, se l’INPS è il sostituto d’imposta per il contribuente. A tale riguardo, si ricorda che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’INPS nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare;
- diniego, con conseguente restituzione della dichiarazione 730/4, nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione;
- trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS, in applicazione delle risultanze del modello 730/4.
- eDotto.com – Edicola del 25 maggio 2019 - Visto di conformità infedele, nuove sanzioni per i Caf applicate dal 2019 – Bonaddio
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