Assistenza fiscale 2022, al via tutte le operazioni di conguaglio
Pubblicato il 28 luglio 2022
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Dall’elaborazione dei cedolini paga del mese di luglio 2022 avranno inizio le operazioni di conguaglio derivanti dai modelli di dichiarazione dei redditi 730/2022 presentate dai contribuenti. Nonostante i ritardi nella messa a disposizione dei modelli di dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate – online dal 23 maggio u.s. – dovuti, perlopiù, ai flussi sulle spese da ristrutturazione edilizie o cessioni del credito, le tempistiche dell’assistenza fiscale 2022 sono rimaste invariate.
Per le imprese e per i professionisti dell’area risorse umane la prossima elaborazione si presenta, dunque, molto laboriosa, tra aggiornamenti delle aliquote previdenziali e relativo recupero della contribuzione pregressa, indennità una-tantum e conguaglio dei modelli 730-4 ricevuti.
Su tale ultimo punto, a decorrere dall’ultima decade di giugno, l’Amministrazione Finanziaria ha provveduto a mettere a disposizione dei destinatari i predetti modelli riportanti le operazioni di conguaglio fiscale da mettere in atto.
Il cronoprogramma dell’assistenza fiscale 2022
Le operazioni di conguaglio fiscale relative alla situazione reddituale dell’anno d’imposta 2021 dei contribuenti sono necessariamente successive alla presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Generalmente, il modello di dichiarazione 730, precompilato o ordinario, può essere presentato dai contribuenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito:
- redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- redditi diversi;
- alcuni dei redditi per cui è possibile applicare la c.d. tassazione separata.
Le citate operazioni di debito/credito possono essere effettuate dai sostituti d’imposta, previa ricezione in via telematica del c.d. modello 730-4. Tali modelli sono resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica nella quale ricevere i dati attraverso:
- la presentazione del quadro CT della Certificazione Unica nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia presentato, a partire dall’anno 2011, l’apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ovvero nei casi di primo invio di certificazioni di redditi da lavoro dipendente;
- ovvero, tramite l’apposito modello Comunicazione 730-4 qualora non sia stato presentato, a partire dall’anno 2011, l’apposito modello CSO e non siano stati trasmessi i quadri CT nelle Certificazioni Uniche di anni precedenti ovvero nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda variare i dati già comunicati con un precedente modello di comunicazione o con il quadro CT della Certificazione Unica.
In tale ambito, il cronoprogramma aggiornato per la gestione dell’assistenza fiscale 2022 può essere determinato come segue:
Periodo |
Soggetto |
Adempimento |
20 giugno 2022 |
Contribuente |
Termine possibilità di annullamento 730 web |
Dall’ultima decade del mese di giugno |
Agenzia delle Entrate |
Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
Dal 5 luglio |
Sostituti d’imposta |
Possibilità di effettuazione dei dinieghi |
Dalla prima decade del mese di luglio |
Agenzia delle Entrate |
Trasmissione a Caf/ professionisti della ricevuta attestante la disponibilità del 730-4 ai sostituti |
Dal 16 luglio e settimanalmente |
Agenzia delle Entrate |
Notifica a Caf/professionisti dei dinieghi ricevuti dai sostituti |
Da fine luglio a fine novembre con cadenza mensile |
Agenzia delle Entrate |
Trasmissione a Caf/ professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
Da fine luglio a fine novembre con cadenza mensile |
Agenzia delle Entrate |
Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati |
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre |
Agenzia delle Entrate |
Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato/intermediario |
10 dicembre |
Agenzia delle Entrate |
Termine della messa a disposizione dei 730-4 |
20 dicembre |
Sostituti d’imposta |
Termine della funzionalità dinieghi |
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, laddove le predette date indicate in tabella cadano di sabato, domenica o giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo.
Ai sensi dell’art. 16, Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i professionisti abilitati ed i CAF-dipendenti dovranno concludere le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e di consegna al contribuente, fermo restando il termine del 10 novembre per le dichiarazioni integrative, entro il:
- 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Premessi i suddetti termini, ai sensi del successivo art. 19, del citato decreto ministeriale, come rivisitato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, le somme risultanti a debito o a credito dal prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata devono essere rispettivamente trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Ciò comporta, conseguentemente, che il conguaglio operato dai sostituti d’imposta incaricati dovrà avvenire necessariamente con una cadenza mobile, subordinata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e della conseguente ricezione del modello 730-4 in via telematica.
Il diniego di effettuazione delle operazioni di conguaglio
L’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale costituisce un obbligo per il sostituto d’imposta che può essere sanzionato ai sensi dell’art. 39, comma 3, decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 241, con una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582.
In taluni casi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 12 marzo 2018, n. 4, il sostituto d’imposta può “restituire” ai Caf o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi ai contribuenti con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro, con conseguente impossibilità di effettuazione dei conguagli.
La predetta possibilità va resa nota mediante la Comunicazione di diniego dei modelli 730-4 entro il termine di cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili ovvero, se successiva, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione del diniego, nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non sia mai esistito;
- sia cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730 (stabilita nel giorno successivo alla scadenza per la trasmissione delle Certificazioni Uniche).
In tal senso si evidenzia che nelle ipotesi di conguaglio a debito e cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa non retribuita o analoga posizione successiva alla data di avvio della presentazione del modello 730 ma antecedente alla prima effettuazione o completamento del conguaglio a debito, il sostituto dovrà comunicare tempestivamente al contribuente interessato gli importi risultanti dalla dichiarazione che dovranno essere autonomamente versati.
Nelle ipotesi di conguaglio a credito, per i dipendenti cessati o privi di retribuzione prima dell’avvio della presentazione del modello 730, il sostituto d’imposta potrà rimborsare gli importi spettanti mediante la corrispondente riduzione delle ritenute fiscali relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nei consueti termini previsti.
Ad ogni modo, trasmessa la comunicazione di diniego:
- il sostituto non dovrà effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dal 730-4;
- il contribuente potrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa con l’indicazione del sostituto d’imposta corretto ovvero del medesimo sostituto che ha effettuato il diniego nei casi in cui tale ultima comunicazione sia stata effettuata per errore.
Le comunicazioni di diniego, infatti, non possono essere annullate o rettificate.
Conguaglio a debito – Assistenza fiscale 2022
Nell’ipotesi in cui il risultato contabile a debito sia attestato nel modello 730-4 ricevuto, il sostituto d’imposta dovrà procedere ad effettuare le trattenute al contribuente sulla prima retribuzione utile e comunque nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. Tali ritenute dovranno, poi, essere versate con la consueta delega di pagamento alle medesime scadenze di versamento previste per il versamento delle ritenute d’acconto sulle retribuzioni del personale dipendente. Laddove la retribuzione del contribuente sia insufficiente per il complessivo pagamento delle risultanze indicate nel modello 730-4, il sostituto d’imposta provvederà a trattenere la parte residua nelle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi applicando gli interessi stabiliti per differimento di pagamento delle imposte sui redditi. Ciò, si sostanzia nell’applicazione dell’interesse dello 0,40% su base mensile che andrà aggiunto alle trattenute da effettuare sulla retribuzione e che dovrà – di conseguenza – essere versato mediante il modello F24 unitamente al tributo di riferimento.
Nei casi in cui il contribuente abbia specificato il numero di rate (entro il massimo di cinque) andrà applicato un tasso di interesse, sulle singole rate, pari allo 0,33% su base mensile.
Si rammenta che qualora non sia possibile rispettare il numero di rate prescelto dal contribuente, in considerazione della “chiusura” delle operazioni di conguaglio entro il mese di competenza novembre, il sostituto d’imposta potrà – autonomamente – ripartire il debito nel numero di rate più vicino a quello prescelto ma che consenta, comunque, di adempiere al versamento entro il modello F24 in scadenza al 16 dicembre.
È, in ogni caso, esclusa dalla possibilità di rateizzare la seconda o unica rata di acconto Irpef o cedolare secca, che dovranno necessariamente essere trattenute con la retribuzione del mese di competenza novembre.
Qualora il sostituto non sia riuscito a trattenere interamente l’importo indicato nel prospetto di liquidazione entro il termine sopra esplicitato dovrà comunicare al contribuente gli importi ancora dovuti, il quale dovrà procedere autonomamente al versamento mediante apposito modello F24.
Di seguito l’elencazione dei codici tributo utili al versamento degli importi trattenuti al contribuente derivanti dal modello di liquidazione della dichiarazione dei redditi da riportare nel modello F24 alla colonna a debito:
Sezione Erario
- “4731” denominato Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta (utilizzare nel periodo il mese in cui si è operata la ritenuta e anno “2021”);
- “4730” denominato Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta (utilizzare nel periodo il mese in cui si è operata la ritenuta e anno “2022”);
- “1630” denominato Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (utilizzabile per i codici “4731” e “4730”;
- “1845” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Acconto (c.d. Cedolare secca);
- “1846” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Saldo (c.d. Cedolare secca);
Versamento addizionali regionali e comunali
- “3803” denominato Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3790” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3845” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – Acconto;
- “3846” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo.
- “3795” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
Conguaglio a credito – Assistenza fiscale 2022
Nel caso in cui la risultanza del prospetto di liquidazione della dichiarazione sia a credito per il contribuente, le somme andranno rimborsate dal sostituto d’imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione (modello 730-4).
Come di consueto, il rimborso potrà avvenire nei limiti dell’ammontare complessivo delle ritenute fiscali a titolo di Irpef e/o addizionali regionali o comunali all’Irpef trattenute dal sostituto d’imposta rispetto a tutti i percipienti, nonché delle eventuali somme a debito derivanti dall’assistenza fiscale. Sostanzialmente, il datore di lavoro potrà procedere a rimborsare imposte a credito derivanti dal 730-4 sino alla c.d. capienza delle ritenute fiscali operate sui lavoratori dipendenti ed assimilati nel mese di riferimento, rimanendo preclusa la possibilità di conguagliare i predetti importi con tributi diversi quali IVA, IRES o contributi previdenziali ed assistenziali.
È, altresì, preclusa la possibilità di “anticipare” direttamente gli importi a rimborso.
In presenza di una pluralità di risultanze a credito ed in considerazione dei limiti di capienza sopra citati, il sostituto d’imposta avrà cura di ripartire in percentuale, tra tutti i contribuenti assistiti, l’importo rimborsabile secondo un rapporto determinato tra l’importo globale delle ritenute da operare nel mese di riferimento nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Qualora, alla mensilità di competenza novembre, sussistano crediti che, per insufficiente capienza di ritenute, non sono stati rimborsati, il sostituto d’imposta dovrà comunicare gli importi residui ai contribuenti avendo, altresì, cura di specificare nella Certificazione Unica dell’anno successivo (attualmente, dunque, la Certificazione Unica 2023) le somme non corrisposte per incapienza.
Tale riporto (ex quadri da 51 a 333 del precedente modello CU 2022 - “Assistenza fiscale 730/AAAA”) consentirà al contribuente di riportare i crediti nella prima e successiva dichiarazione fiscale utile.
Per quanto concerne l’esposizione sul modello F24, evidenziato preliminarmente che i crediti da assistenza fiscale mensilmente compensati non rientrano nelle ipotesi in cui l’utilizzo di somme superiori ad euro 5.000 è subordinata alla presentazione della dichiarazione stessa e che la delega di pagamento dovrà essere trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, gli importi dovranno essere indicati nella colonna a credito con i seguenti codici tributo:
- “1631” denominato Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3796” denominato Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3797” denominato Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
QUADRO NORMATIVO Ministero delle Finanze – Decreto 31 maggio 1999, n. 164 |
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