Assicurazioni: Arbitro per la risoluzione stragiudiziale delle liti

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Assicurazioni: Arbitro per la risoluzione stragiudiziale delle liti

Entra in vigore il 24 gennaio 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 215 del 6 novembre 2024, sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti i contratti di assicurazione.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.

Contratti assicurativi: regole per la risoluzione stragiudiziale delle liti

Si tratta del regolamento che definisce i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e operatori assicurativi, relative a prestazioni e servizi derivanti da contratti di assicurazione.

Stabilisce, inoltre, le modalità di composizione degli organi decisionali e specifica la tipologia di controversie trattate.

NOTA BENE: Il provvedimento, come anticipato, entra in vigore il 24 gennaio 2025.

IVASS tenuto ad adottare disposizioni tecniche e operative

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento, l'IVASS è tenuto ad adottare disposizioni tecniche e operative dettagliate in diversi ambiti relativi all'arbitro assicurativo. In particolare, dovranno essere disciplinate l'adesione all'arbitro, le procedure per la selezione e la nomina dei componenti del collegio, nonché le modalità tecniche e operative per lo svolgimento delle riunioni del collegio stesso. Saranno inoltre definite le attività della segreteria tecnica, gli adempimenti richiesti per la presentazione di un ricorso all'arbitro assicurativo e quelli successivi alla decisione, oltre alle modalità di pubblicità dell'eventuale inosservanza delle decisioni prese.

L'operatività dell'arbitro assicurativo sarà formalmente dichiarata dall'IVASS mediante un provvedimento pubblicato sul sito internet istituzionale. Tale dichiarazione avverrà al termine delle attività sopra descritte, e comunque non oltre cinque mesi dalla pubblicazione delle relative disposizioni tecniche e attuative.

Punti chiave del decreto  

Il Regolamento mira a garantire maggiore rapidità, economicità ed efficacia nella gestione dei contenziosi tra clienti e operatori assicurativi, inserendosi nel quadro legislativo delineato dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto legislativo n. 209/2005).

Istituzione dell'Arbitro Assicurativo  

Tra le principali misure, il regolamento istituisce l'Arbitro Assicurativo, un organo di risoluzione stragiudiziale operante sotto la gestione dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Tale organismo ha competenza obbligatoria per tutte le imprese assicurative e gli intermediari iscritti agli albi professionali, mentre gli operatori in regime di libera prestazione di servizi possono aderire volontariamente o scegliere un sistema alternativo.

Ambito di applicazione

L'ambito di competenza dell'Arbitro include controversie derivanti da contratti assicurativi, entro determinati limiti di valore economico.

Per i contratti vita legati a prestazioni dovute in caso di decesso, il limite è fissato a 300.000 euro, mentre per altri contratti vita il limite scende a 150.000 euro.

Nei casi di risarcimento diretto di terzi danneggiati per responsabilità civile, il valore massimo è di 2.500 euro, mentre per altre controversie su danni il limite raggiunge i 25.000 euro.

Sono tuttavia escluse le controversie legate al Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia e della Strada e quelle di competenza della CONSAP.

Criteri per la composizione e il funzionamento del collegio

L'Arbitro è organizzato in collegi composti da cinque membri, selezionati per garantire indipendenza e professionalità.

I componenti, nominati dall'IVASS, includono rappresentanti dell'istituto stesso, delle associazioni di categoria e dei consumatori. Il mandato è di cinque anni per il presidente e di tre anni per gli altri membri, con la possibilità di un unico rinnovo.

Questi collegi operano con il supporto di una segreteria tecnica, che coordina le attività e garantisce il regolare svolgimento delle procedure.

Procedure di risoluzione

Le procedure sono documentali e il ricorso può essere presentato solo dopo aver inoltrato un reclamo all'impresa o all'intermediario.

Se il reclamo non viene gestito entro i termini previsti o non soddisfa il cliente, quest’ultimo ha la possibilità di presentare un ricorso entro dodici mesi.

Il procedimento avviene telematicamente e prevede tempi rapidi: il collegio è chiamato a decidere entro novanta giorni, prorogabili una sola volta in casi particolarmente complessi.

Le decisioni dell'Arbitro, una volta emesse, sono vincolanti.

Le imprese e gli intermediari devono eseguirle entro trenta giorni dalla comunicazione, pena la pubblicazione della loro inadempienza sul sito web dell'Arbitro e, successivamente, su quello della stessa impresa o intermediario.

Costi e contributi

Per quanto riguarda i costi, il sistema prevede contributi di 200 euro per le imprese e di 100 euro per gli intermediari, qualora il ricorso venga accolto, in tutto o in parte.

Tali contributi non sono richiesti nei casi in cui l’importo riconosciuto sia uguale o inferiore a una proposta conciliativa precedentemente respinta dal ricorrente.

Tabella di sintesi delle novità

Istituzione dell'Arbitro Assicurativo Organo presso l'IVASS per risoluzione stragiudiziale di controversie assicurative.
Ambito di competenza Controversie da contratti assicurativi, escluse alcune come Fondo Vittime della Strada.
Limiti di valore economico Limiti: 300.000€ (vita/decesso), 150.000€ (altri vita), 25.000€ (danni).
Composizione dei collegi Collegi di 5 membri: IVASS, associazioni di categoria e consumatori.
Procedura documentale Ricorsi gestiti esclusivamente su base documentale, senza perizie tecniche.
Decisioni vincolanti Imprese e intermediari obbligati a eseguire decisioni entro 30 giorni.
Costi per imprese e intermediari Contributi: 200€ per imprese, 100€ per intermediari in caso di accoglimento.
Pubblicità delle inadempienze Inadempienze pubblicate sul sito dell'Arbitro e dell'impresa/intermediario.
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