Assenza del potere di firma dell’avviso. Deduzione non rilevabile in Cassazione
Pubblicato il 21 ottobre 2015
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21307 depositata il 20 ottobre 2015, ha ritenuto inammissibili i motivi che parte ricorrente, un contribuente, aveva dedotto in una memoria depositata successivamente al ricorso per cassazione, volti a sostenere l’assunto di invalidità di un avviso di accertamento sintetico per assenza del “potere di firma” in capo al soggetto firmatario dell’atto, poiché incaricato di funzioni dirigenziali e non dirigente a seguito di concorso pubblico.
Secondo la Suprema corte, in particolare, i nuovi “motivi”, innovativi rispetto al contenuto del ricorso e dello stesso atto introduttivo di primo grado, erano da ritenere assolutamente e concettualmente inammissibili.
Anche qualora si trattasse di argomenti deducibili – si legge nel testo della decisione – indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario, essi sarebbero da ritenere comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione “non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto e imprescindibile”.
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