Assemblee società quotate, prorogate le disposizioni speciali
Pubblicato il 20 marzo 2023
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Il decreto Milleproroghe 2023 ha disposto un’ulteriore proroga delle disposizioni speciali sullo svolgimento delle assemblee delle società originariamente introdotte dal decreto Cura Italia nel 2020 per fronteggiare le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria della pandemia da Covid 19.
Si ricorda che la citata norma autorizzava lo svolgimento delle assemblee “a porte chiuse” attraverso l’uso di strumenti di partecipazione a distanza (esempio: voto elettronico, voto per corrispondenza, partecipazione con mezzi di telecomunicazione, ricorso esclusivo al rappresentante designato): il tutto per consentire ai soci di partecipare al voto senza la necessaria presenza fisica in uno specifico luogo.
Il perdurare dello stato di emergenza per più anni, ha portato il legislatore a prorogare la suddetta norma.
Da ultimo, è da ricordare il decreto legge n. 198/2022, cosiddetto Milleproroghe 2023, che ha posticipato il regime speciale suddetto per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023.
Quest’ultimo slittamento disposto dal legislatore non è da collegare al perdurare della situazione di emergenza sanitaria o ad una condizione di incertezza come accaduto nell’anno 2022, ma deve essere letto alla luce di due elementi.
L’applicazione del regime speciale nel biennio 2020-2022, da una parte, ha evidenziato le potenzialità della modalità di svolgimento delle assemblee a distanza, soprattutto quando scelto volontariamente per favorire la partecipazione dei soci al voto. La Consob ha, infatti, evidenziato come nel periodo 2020-2021, in cui le società hanno scelto prevalentemente lo svolgimento a porte chiuse con il rappresentate designato, si sia registrato un sensibile incremento della partecipazione degli azionisti nelle 100 società a più elevata capitalizzazione.
Dall’altro lato, invece, occorre tenere sempre più a mente l’evoluzione dell’istituto dell’assemblea, in particolare nelle società quotate, in considerazione di diversi fattori nuovi come: l’impatto delle nuove tecnologie nella vita societaria; la maggiore intermediazione degli investimenti azionari e professionalizzazione degli investitori; la valorizzazione del ruolo degli investitori istituzionali nel dialogo con le società al di fuori del momento assembleare.
Tenuto conto di tutto ciò, Assonime nell’approfondimento N. 2 del 17 marzo si concentra sulla disciplina applicabile alle società quotate, indicando le possibili modalità di organizzazione e svolgimento delle assemblee in vista della prossima stagione assembleare e approfondendo la previsione del rappresentante designato in via esclusiva.
Il rappresentante designato in via esclusiva
Assonime osserva come “la scelta del rappresentante designato in via esclusiva richiede, da un lato, la manifestazione del voto prima dell’assemblea e, dall’altro, non consente l’esercizio di quei diritti sociali diversi dal voto che possono essere esercitati in assemblea. Da qui l’esigenza di adottare misure che possano tutelare i diritti dei soci anche in caso di svolgimento dell’assemblea a porte chiuse”.
La partecipazione in via esclusiva tramite rappresentante designato comporta l’esercizio anticipato del diritto di voto, poiché, ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, le deleghe di voto devono essere conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea.
Tale modalità, dunque, ha accentuato con riferimento alle società quotate un’evoluzione in atto da tempo verso l’anticipazione della formazione della volontà dei soci a una fase preassembleare, con conseguente riduzione della centralità del dibattito in assemblea.
La scelta verso il tipo di assemblea che si vuole adottare (a "porte chiuse", mediante l’utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva, o "ordinaria") si manifesta attraverso l’avviso di convocazione, che si conferma lo strumento attraverso il quale il Consiglio d’amministrazione esercita la propria scelta in merito alle modalità di svolgimento delle assemblee e fornisce indicazioni sui diritti di partecipazione dei soci.
La partecipazione all’assemblea attraverso la designazione del rappresentante in via esclusiva – che è risultata la più utilizzata negli ultimi due anni, rispetto a quella di partecipare attraverso sistemi di telecomunicazione diffusi – pone, tuttavia, alcune considerazioni da fare.
Un primo tema che si pone è quello della definizione e della conoscibilità ex ante di tutte le proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno per consentire un esercizio informato del diritto di voto.
Un secondo tema riguarda il diritto dei soci di presentare nuove proposte di delibera direttamente in assemblea (art. 126-bis, comma 1, TUF). La Consob ha sul punto precisato che non è possibile avvalersi del rappresentante designato per la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare.
Infine, un terzo tema riguarda l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea, ai cui è possibile dare risposta direttamente in assemblea ai sensi dell’art. 127-ter TUF.
NOTA BENE: Nel 2023, la proroga che legittima la scelta del regime speciale per le assemblee societarie mantiene un carattere di eccezionalità derivante dalla sua natura temporanea.
Conclude Assonime, quindi, che a fronte della proroga temporanea del regime speciale previsto dall’art. 106, appare opportuno avviare una riflessione sistematica sulle caratteristiche e sulla funzione dell’assemblea nelle società quotate e ripensare il modello normativo attuale.
Infine, si formulano alcune riflessione sul futuro dell'assemblea delle società quotate auspicando un intervento normativo di revisione dell’attuale modello normativo.
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