Assegno temporaneo: proroga per gli arretrati

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Assegno temporaneo: proroga per gli arretrati

Più tempo per fare la domanda di assegno temporaneo per figli minori con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021. Il Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 ha infatti licenziato un decreto legge che proroga il termine dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.

Una boccata d'ossigeno per i molti ritardatari che, complice anche il periodo estivo, non sono riusciti a rispettare la scadenza del 30 settembre, stabilita dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

"Bene la proroga per incentivare le domande": è la risposta dell'INPS alla novità decisa dal CDM. Lo slittamento del termine di legge del 30 settembre, portato al 31 ottobre per favorire l’afflusso delle domande per l’assegno temporaneo e consentire il beneficio degli arretrati da luglio, si legge nel comunicato stampa, "è utile (pur essendo già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l’assegno a decorrere dal mese di presentazione)".

Assegno temporaneo: domande pervenute all'INPS

L'Istituto, con comunicato stampa del 29 settembre 2021, ha colto l'occasione per disegnare il quadro della situazione al 28 settembre.

Le domande pervenute sono state 492.000 pari a 853.000 assegni per minori di cui pagati 328.000 assegni e autorizzati al pagamento oltre 200.000. Entro il prossimo 5 ottobre è poi prevista l’autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF. In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi.

Circa 45.000 richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti.

Infine sono state pagate 328.000 integrazioni per i minori di nuclei percettori di RdC.

Assegno temporaneo: prestazione transitoria

L’assegno temporaneo per figli minori è una prestazione transitoria valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e prevista in attesa che venga data attuazione alla legge 1° aprile 2021, n. 46 che delega il Governo a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

L'assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico e che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare (ANF). Più nel dettaglio spetta a:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo

nonchè ai nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Assegno temporaneo: come si calcola

L’importo dell'assegno cresce in funzione del numero dei figli (uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori) ma decresce all’aumentare del livello di ISEE.

Per esempio

  • per ISEE fino a 7.000 euro: per i nuclei fino a due figli minori l'importo mensile per ciascun figlio minore è di 167,5 euro e per i nuclei con almeno tre figli minori è pari a 217,8 euro;
  • per ISEE da 49.900,01 a 50.000: per i nuclei fino a due figli minori l'importo mensile per ciascun figlio minore è pari 30 euro e per i nuclei con almeno tre figli minori è pari a 40 euro;
  • l'importo mensile dell'assegno si azzera a 50.000 euro di ISEE.

Tali importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo.

Riportiamo un esempio di calcolo fornito dall'INPS sulla base delle tabelle allegate al decreto-legge n. 79 del 2021.

1) Nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo mensile spettante sarà pari a 921,20 euro [(217,8 x 4) + 50];

2) Nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l’importo mensile spettante complessivamente è pari a 201 euro (100,5 x 2);

3) Nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l’importo mensile spettante è pari a 189,6 [(44,8x2) + 100].

La condizione di figli a carico sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro.

Assegno temporaneo: domanda retroattiva

L’articolo 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 definisce le modalità di presentazione della domanda e la sua decorrenza.

In particolare si prevede che per le domande presentate entro il 30 settembre2021 vengano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 e il messaggio n.  2371 del 22 giugno 2021 ricordando che successivamente al 30 settembre 2021 la decorrenza della misura corrisponde al mese di presentazione della domanda.

Come anticipato in premessa, allo scadere (quasi) del termine per l'invio delle domande retroattive, il Governo, con il decreto-legge approvato il 29 settembre 2021, ha prorogato al 31 ottobre 2021 il termine finale entro cui è possibile richiedere gli arretrati da luglio 2021.

Coloro che, invece, faranno domanda tra novembre e dicembre, avranno diritto all'assegno temporaneo solo dal mese di presentazione della richiesta.

Per riprendere l'esempio di calcolo fornito prima, la situazione prospettabile a seguito delle novità è la seguente:

 

 

Importi mensili spettanti (domanda entro il 31 ottobre)

Importi mensili spettanti (domanda dopo il 31 ottobre)

Nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro

921,20 euro moltiplicato per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre

921,20 euro dal mese di presentazione dell’istanza (novembre e/o dicembre)

Nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro

201 euro moltiplicato per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre

201 euro dal mese di presentazione dell’istanza (novembre e/o dicembre)

Nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01

189,6 euro moltiplicato per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre

189,6 euro dal mese di presentazione dell’istanza (novembre e/o dicembre)

Assegno temporaneo e reddito di cittadinanza

Si ricorda che per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Pertanto, i beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda.

Assegno temporaneo: come presentare la domanda

La domanda di assegno temporaneo va presentata, una sola volta per ciascun figlio comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021:

  • su portale web, utilizzando il codice PIN già rilasciato (valido fino al 30 settembre 2021) oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • avvalendosi del Contact Center Integrato,
  • tramite gli Istituti di patronato.

L'INPS nel comunicato stampa citato del 29 settembre 2021 rammenta che per effettuare la domanda basta inserire codice fiscale dei richiedenti e IBAN per l’accredito. L’ISEE corrente e altri requisiti di legge vengono verificati internamente dall’INPS. 

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