Assegno temporaneo per figli minori: misura e domanda

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Assegno temporaneo per figli minori: misura e domanda

Dallo scorso 9 giugno è in vigore il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori e sulla maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare per chi già ne beneficia.

Il decreto legge, il cui disegno di legge di conversione in legge è stato assegnato alla Commissione Lavoro del Senato, reca misure transitorie, valide  dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 46/2021 e dell'entrata a regime, dal 2022, dell’Assegno universale e unico per ogni figlio.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento dell'11 giugno 2021, riepiloga gli aspetti cardine della misura, focalizzando l'attenzione sui suoi destinatari, sugli importi spettanti, sulla decorrenza, sulla erogazione e sulle modalità per richiedere il sussidio.

Assegno temporaneo per figli minori: platea dei beneficiari

L'assegno temporaneo per figli minori è riconosciuto in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.

Di conseguenza, chiarisce la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, viene applicato ad una platea circoscritta di beneficiari. Si tratta, in sostanza, di lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi. Ma non solo. Vi rientrano anche, osservano i Consulenti del lavoro, i lavoratori dipendenti esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.

Assegno temporaneo per figli minori: requisiti

Ferma restando la circostanza che il nucleo familiare non rientri nell'ambito di applicazione dell'assegno per il nucleo familiare, l'assegno temporaneo è riconosciuto qualora il richiedente possegga tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • far parte di un nucleo familiare che abbia un ISEE, in corso di validità, rientrante nel limite massimo pari a 50.000,00 euro.

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente l'assegno al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Assegno temporaneo per figli minori: importi

La Fondazione Studi ricorda che l’assegno viene corrisposto, su base mensile, per ciascun figlio minore e a carico e il suo importo varia in relazione:

  • alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE;
  • alla circostanza che del nucleo faccia parte un numero di figli minori inferiore a 3 oppure pari o superiore a 3.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. L'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

L’assegno non viene tassato in quanto non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Assegno temporaneo per figli minori: importi

Se il nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, l'importo dell'assegno è erogato ad integrazione del reddito di cittadinanza e d'ufficio dall'INPS.

L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

Assegno temporaneo per figli minori: erogazione

Fatta eccezione per i percettori del reddito di cittadinanza (al quale viene liquidato d'ufficio), l'assegno temporaneo è erogato previa domanda da presentare online all’INPS o ai patronati entro il 30 giugno 2021 e secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto.

L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda, con il diritto alle mensilità arretrate solo per le domande presentate entro il 30 settembre 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito sul conto corrente, bancario o postale, del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato (in forma di integrazione per il reddito di cittadinanza).

Assegno per il nucleo familiare: maggiorazione 

Sempre per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare già in vigore. Tale maggiorazione è pari a:

  • 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Assegno temporaneo per figli minori: qualche simulazione

L'ultima parte dell'approfondimento dell'11 giugno 2021 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è dedicata ad alcune simulazioni degli importi spettanti in base alle diverse tipologie di beneficiari (lavoratore autonomo, lavoratore dipendente e percettore di reddito di cittadinanza).

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